Chi lavori tramite il proprio account social resta un consumatore

Chi lavori tramite il proprio account social resta un consumatore
Nel quadro della controversia relativa alla tutela dei dati personali portata avanti dal giurista austriaco Maximilian Schrems contro Facebook Ireland Ltd, l’avvocato generale della Corte di Giustizia ha chiarito incidentalmente un importante punto relativo alla possibilità di qualificare come consumatore un soggetto che utilizzi un social network per la propria attività professionale o anche semplicemente per promuoverla. Schrems utilizza ormai da anni il proprio account Facebook per promuovere le proprie conferenze ed i propri libri sulla tutela del diritto alla privacy e ha da ultimo intentato una causa nei confronti di Facebook di fronte ai giudici austriaci, raccogliendo l’adesione di circa 25.000 altri utenti attraverso un appello pubblicato proprio sulla piattaforma social. Facebook ha sostenuto che, vista l’attività di attore “professionista” (in senso giudiziale) di Schrems e l’utilizzo che questi ha fatto del social network per promuovere la propria persona, attività e campagna, questi non potesse essere di fatto più considerato un consumatore e quindi intentare una causa di fronte ai tribunali austriaci. Sul punto, l’avvocato generale Bobek, nel negare la legittimazione di Schrems a rappresentare gli utenti che hanno aderito al suo appello (le regole per la class action in Austria ricalcano quelle stabilite al riguardo in Italia con conseguente legittimazione attiva affidata ad associazioni e non persone fisiche), ha stabilito come lo stesso possa tuttavia procedere contro Facebook in proprio conto rimanendo a tutti gli effetti un consumatore ed essendo tale qualifica indipendentemente dall’utilizzo fatto del mezzo social.01
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