L’anatocismo legale applicato al contratto di mutuo fondiario

L’anatocismo legale applicato al contratto di mutuo fondiario
“In tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento”. Questo il primo principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 9 febbraio 2022, con sentenza n. 4078.

Come noto, l’art. 1283 c.c. prevede che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

In deroga alla previsione codicistica, la pronuncia in esame sancisce il principio secondo il quale, alla risoluzione di un contratto di mutuo fondiario, gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta possono essere capitalizzati e producono interessi moratori fino alla data del pagamento, e ciò se il contratto lo prevede espressamente.

La Corte ha inoltre sancito un ulteriore principio di diritto secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura (…) non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso contrattuale degli interessi”.

Pertanto, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, per il solo fatto del sopraggiunto superamento della soglia; inoltre, se il tasso di interesse pattuito inizialmente inter partes supera il tasso soglia usura determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge.

Avv. Michela Chinaglia

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