L’amministratore della società è un “insubordinato”

L’amministratore della società è un “insubordinato”
Le Sezioni Unite tornano ad occuparsi, dopo più di 20 anni, del rapporto che corre tra società e amministratori per sostenere come si tratti di un rapporto di tipo “societario”, non assimilabile né ad un contratto d’opera né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Dopo la riforma del 2003, l’amministratore è diventato, infatti, “il vero egemone” della gestione dell’impresa, con la conseguenza che - per principio - non è proprio più possibile sostenere la natura subordinata del rapporto che lo lega alla società, salvo il ricorrere effettivo di elementi rilevatori di un tale tipo di rapporto. L’intervento della Suprema Corte segna un passaggio storico e soprattutto il riconoscimento degli interventi legislativi sopravvenuti in questi 23 anni (l’ultima sentenza delle SS. UU. al riguardo è infatti datata 1994). Sempre sul tema i giudici hanno inoltre constatato come, in ogni caso, per la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato ai sensi dell’art. 409, n. 3 c.p.c., sia necessaria la presenza di un’effettiva attività di coordinamento, che deve essere intesa come vera e propria soggezione del lavoratore alle direttive di un individuo/organo posto in posizione gerarchicamente superiore, con ciò escludendo la possibilità di considerare tout court l’amministratore come un lavoratore subordinato. La sentenza mette al riparo dal rischio di subordinazione la prassi consolidata delle aziende di remunerare gli amministratori con compensi fissi mensili slegati da variabili di produttività individuale o di redditività dell’azienda; tuttavia espone l’amministratore al rischio che il proprio compenso venga pignorato oltre il limite del quinto (limite previsto per i soli lavoratori subordinati). È indispensabile precisare che tutto questo discorso concerne la figura dell’amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza della società; cosa diversa nel caso s’instauri, tra la società e “la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, anche un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera”.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori