“Il potere discrezionale di impedire il perfezionamento della vendita di immobili così riconosciuto al Giudice delegato […] è subordinato da una parte all’individuazione del giusto prezzo del compendio posto in vendita, “tenuto conto delle condizioni di mercato”, dall’altra alla constatazione di una notevole sproporzione in diminuzione tra lo stesso e il prezzo di aggiudicazione”.Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile, nell’Ordinanza pubblicata il 17 giugno 2022, n. 19604.
Nel provvedimento in esame la Corte prende posizione in ordine al concetto di “giusto prezzo” del compendio oggetto di procedura concorsuale, definendolo come il valore che un immobile può acquisire sul mercato in ragione della propria collocazione, delle caratteristiche e del momento storico.
La “congruità” del prezzo dell’immobile viene commisurata in ragione della coerenza con i valori di mercato in un determinato ambito geografico all’epoca in cui la procedura competitiva, nel caso di specie in ambito prettamente fallimentare, viene espletata.
Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione in esame, il Giudice Delegato ha il potere di sospendere la vendita laddove dovesse ravvisare l’inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto “giusto”.
Il riferimento normativo non più in vigore sul punto, ovvero l’art. 108 comma 3 LF, stabiliva che “il Giudice che procede può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”, mentre la norma attuale prevede, attraverso la locuzione introdotta dall’art. 95 d.lgs. 5/2006, che l’individuazione del giusto prezzo debba avvenire tenendo a parametro le condizioni del mercato esterno.
La determinazione del “giusto prezzo“, per concludere, non potrà avvenire facendo riferimento alle sole risultanze dei ribassi determinati dalla procedura competitiva, ma avendo riguardo ad altri parametri quali appunto il valore di mercato del bene, la collocazione, le caratteristiche. Laddove si dovesse determinare una netta sproporzione tra il reale valore di mercato e il prezzo di aggiudicazione, la Corte conferisce al Giudice Delegato il potere di sospendere le vendite e rideterminare il prezzo secondo i parametri predetti.
Avv. Michela Chinaglia