La risoluzione nel contratto di associazione in partecipazione

La risoluzione nel contratto di associazione in partecipazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10496 del 3 giugno 2020, è tornata a pronunciarsi sull'applicabilità della disciplina della risoluzione nell'ambito del contratto di associazione in partecipazione.
Il principio di buona fede nella gestione dell'impresa

La Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare una contestazione secondo cui, nell'ambito di un contratto di associazione in partecipazione - avente ad oggetto un'attività di rivendita di monopoli di una tabaccheria - l'associante si era visto condannare dalla Corte di merito alla restituzione, a favore dell'associato, di 130.000,00 euro, somma da quest'ultima versata quale apporto all'associazione (in aggiunta alla propria attività lavorativa), in cambio della partecipazione pro-quota agli utili netti.

L'associato nei gradi di giudizio pregressi aveva contestato la violazione del principio della buona fede contrattuale ex art. 1375 cc, da parte dell'associante, a causa di una cattiva gestione dell'impresa da parte di questi (caratterizzata da continui prelievi dalle casse aziendali per finalità extra-aziendali e dunque estranei all'esercizio d'impresa, distrazione dei conferimenti in denaro apportati dall'associato e violazione dell'obbligo di rendicontazione). Di contro, l'associante assumeva di non essere tenuto a destinare l'apporto in denaro ricevuto dall'associato ad un fine specifico nell'interesse dell'impresa e di non essere obbligato a fornire un rendiconto infrannuale, ma solo annuale.

L'associante ha, quindi, presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'insussistenza della violazione del principio di buona fede.

La Decisione della Corte

I Giudici della Cassazione, richiamando la propria pronuncia n. 6701 del 1992, hanno osservato che nel contratto di associazione in partecipazione “ il nesso funzionale che collega le prestazioni a carico delle parti rende applicabili le norme generali dettate per i contratti sinallagmatici, tra cui quella sulla risoluzione per inadempimento”. Sulla base di tale orientamento, la Suprema Corte, ha confermato la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'associante, adottata dalla Corte di merito, statuendo il principio seguente di diritto: la natura sinallagmatica del contratto di associazione in partecipazione rende applicabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, e richiede una valutazione di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 cc.

Secondo la Cassazione, l'apporto ha una funzione “ pur sempre strumentale ” all'attività d'impresa. Per l'associante ciò si traduce nel dovere di portare a compimento l'affare nel termine ragionevolmente necessario. Non solo, questi non potranno fare libero uso del finanziamento ricevuto ma dovranno impiegarlo nell'impresa al fine di non pregiudicare il diritto dell'associato agli utili.

Stante la natura del vincolo contrattuale, la Corte, ha inoltre precisato che alla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, con obbligo, per l'associante, di restituire l'apporto ricevuto dall'associato, non essendo l'associazione in partecipazione riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione continuata.

 

Avv.ti Andrea Bernasconi e Kiran Prestia
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