La riduzione della durata della società è causa di recesso del socio?

La riduzione della durata della società è causa di recesso del socio?
Con la sentenza n. 6280 del 24 febbraio scorso la Cassazione ha ribadito che la deliberazione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della disciplina dettata dall'art. 2437 c.c., comma 1, lett. e), perché tale effetto consegue solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito.
Il caso in esame

Il socio di una società a responsabilità limitata, all’epoca dei fatti società per azioni, adiva la Corte d’Appello di Palermo chiedendo che venisse dichiarata la nullità del lodo sottoscritto dal Collegio arbitrale in relazione ad una controversia avente ad oggetto la legittimità del recesso dalla società, chiedendo che fosse dichiarata la legittimità del recesso con conseguente accoglimento della domanda di liquidazione della partecipazione sociale, previa determinazione della stessa mediante il ricorso alla procedura di cui all’art. 2437 c.c.. Il socio aveva infatti esercitato il recesso a seguito della delibera dei soci che aveva ridotto la durata della società, con l’effetto di privare l’esponente del diritto di recedere ad nutum dalla società, in quanto l’originaria durata eradiritto assimilabile alla durata a tempo indeterminato. La Corte palermitana rigettava l’impugnazione, ritenendo in primo luogo che la clausola arbitrale contenuta nello Statuto speciale della società non prevedeva espressamente l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto. In seconda battuta la Corte territoriale escludeva dal caso in esame l’applicazione dell’art. 2437, comma 1, lett. e) c.c., pertanto il socio aveva esercitato il recesso in una ipotesi che non legittimava tale iniziativa.

Il ricorso e la conclusione della Corte

Il ricorrente con unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2437 c.c., per non avere la Corte palermitana riconosciuto piena efficacia al recesso esercitato, dal momento che la durata della società originariamente prevista dallo statuto, equiparabile alla durata a tempo indeterminato, avrebbe consentito l’esercizio del diritto di recesso ad nutum, e che tale diritto sarebbe stato compresso dalla deliberazione di riduzione della durata della società, legittimando pertanto il ricorrente al recesso esercitato. Tra le ipotesi previste dall'art. 2437 c.c., comma 1, si individuano due categorie di cause di recesso: le cause di recesso necessarie ed ineliminabili statutariamente e le cause di recesso disponibili in quanto eliminabili statutariamente, anche se tale eliminazione quando viene attuata mediante una deliberazione assembleare porta all’attribuzione di un autonomo diritto di recesso. In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2437 c.c., comma 1, lett. e) attribuisce un diritto di recesso tout court ai soci che non abbiano consentito all’eliminazione di una o più cause di recesso. Secondo i giudici di legittimità nel caso in esame l’applicabilità dell’art. 2437 c.c. è da escludersi, in quanto il recesso non è stato esercitato né in virtù della proroga della durata della società, né perché la stessa aveva una durata a tempo indeterminato, essendo stata altresì ridotta la durata della stessa. In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo che “la questione della equiparazione della prolungata durata della società alla durata a tempo indeterminato – ravvisata dalla Corte di appello e non costituente oggetto di impugnazione, come osservato dalla ricorrente – è priva di decisività in quanto la disamina e la decisione impugnata prescindono da detto tema”.

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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