La richiesta di autenticazione delle opere d’arte successivamente alla morte dell’artista non può essere fatta oggetto di ordine da parte dell’autorità giudiziaria

La richiesta di autenticazione delle opere d’arte successivamente alla morte dell’artista non può essere fatta oggetto di ordine da parte dell’autorità giudiziaria
Avv. Alessandro La Rosa Con la sentenza del 6 luglio 2018 il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla possibilità che gli eredi di un artista defunto, ovvero la Fondazione che gestisce le opere, possano essere destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria volto a ottenere una certificazione di autenticità sulle stesse. La controversia ha avuto inizio quando un privato, destinatario della donazione di tre opere senza titolo da parte dell’artista Cy Twombly ha chiesto, senza successo, che la Fondazione (Cy Twombly Foundation) e gli eredi dell’artista riconoscessero l’autenticità dei dipinti. Il privato, difatti, avendo interesse a posizionare le predette opere nel mercato attraverso l’intermediazione di una casa d’aste, aveva necessità che fossero inserite nel catalogo aggiornato curato dalla Fondazione, poi rifiutatasi di inserirle nei cataloghi. Da tale rifiuto ne conseguì il diniego da parte della casa d’aste di procedere alle vendite. A fronte del predetto rifiuto il proprietario delle opere d’arte radicava azione di merito volta, in prima battuta, ad accertare l’autenticità delle stesse, ossia la loro riferibilità all’artista e poi a obbligare la Fondazione, ovvero  gli eredi, a rilasciare il corrispondente certificato di autenticità. Il Tribunale di Roma dichiarava l’inammissibilità di tali domande in quanto destinate al mero accertamento di un fatto storico, ovverosia, l’accertamento della paternità delle opere, senza che fosse contestualmente richiesto anche l’accertamento del rispettivo diritto. I giudici romani nelle loro motivazioni hanno ripreso i principi già enunciati dalla sentenza dello stesso Tribunale emessa in data 14/6/2016. La pronuncia fa leva sull’applicazione dell’art. 23 della legge sul diritto d’autore sulla base del quale il diritto morale di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione dopo la morte "può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti". Uno dei capisaldi nella vendita delle opere d’arte è quello secondo cui, chi vende l'opera è tenuto a garantirne l'autenticità sulla base di quanto disposto dall’art. 64 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il quale dispone che il venditore "ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza , con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza". A fronte di tali previsioni normative, i giudici hanno stabilito che sebbene gli eredi possano rivendicare la paternità dell’opera, la facoltà di autenticazione non possa essere intesa alla stregua di un diritto riservato in esclusiva ai soggetti ivi specificati in quanto, come già precisato nella sentenza n.425/2010, "la formulazione di giudizi sull'autenticità dell'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto d'arte del mercato, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un'opera d'arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza". In altri termini, non sarebbero rinvenibili i presupposti giuridici posti a fondamento della pretesa. Ed infatti, come anche argomentato dalla Corte di merito, “la formulazione dei giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.32 cost.) per cui l'obbligazione gravante sull'esperto chiamato a rendere una perizia, attribuzione o autenticazione, è una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato per cui, in base al principio dell'autonomia negoziale, non può essere obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione secondo i desideri del richiedente”. Peraltro, dal mancato accordo tra le parti sul rilascio della perizia non può essere automaticamente desunto il diritto del titolare delle opere a vedersi riconosciuta in giudizio l'autenticità delle stesse nei confronti degli eredi dell'artista o della Fondazione, in quanto il ricorso al giudice presuppone, indipendentemente dalle posizioni assunte dalle parti in ordine all'autenticità dell'opera, quantomeno che vi sia stata un'attestazione positiva o negativa dell'autenticità che possa violare il diritto morale di cui all'art. 20 LDA nei confronti dell'artista o causare un danno nei confronti del proprietario. In conclusione, l’intervento dell'autorità giudiziaria non può essere invocato semplicemente per il rilascio di una attestazione di autenticità e/o di una perizia su un'opera d'arte, non rinvenendosi alcuna norma che lo consenta o che preveda tale diritto. Tuttavia, il ricorso per l’accertamento dell’autenticità di un’opera è consentito ogni qualvolta la stessa sia munita di una qualche certificazione, poi rivelatasi falsa, ovvero ogni qualvolta sia intervenuta la contestazione di paternità.
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