Il consiglio di amministratore di una società non ha più un potere illimitato nella revoca delle deleghe attribuite agli amministratori delegati: la mancanza di una giusta causa dà diritto all'amministratore di richiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della predetta revoca. Questo nuovo principio è stato sancito dalla sentenza n. 7587 della Corte di Cassazione che -in via analogica- ha applicato alla revoca delle deleghe la previsione dell' articolo 2383 del c.c. vigente per la revoca degli amministratori da parte dell' assemblea. Ne consegue che il Cda non potrà più discrezionalmente revocare le deleghe conferite ai propri consiglieri se non in presenza di una giusta causa che ne giustifichi il provvedimento. La decisione impatta principalmente i casi in cui alle deleghe è legata una particolare remunerazione dell' amministrazione che verrebbe, di fatto, danneggiato per il caso in cui vi fosse una revoca ingiustificata delle stesse.
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