La responsabilità dell’amministratore di società per il caso in cui la gestione societaria sia esercitata da altri soggetti

La responsabilità dell’amministratore di società per il caso in cui la gestione societaria sia esercitata da altri soggetti
Con sentenza n. 5795 del 3 marzo 2021, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha, tra le altre, reso la seguente massima: "L'amministratore, al momento della nomina, assume l'obbligo di vigilanza sulla società, che deve essere esercitato, e non viene meno, neppure qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti“.
Il caso in esame

In primo grado (poi confermato in appello), il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda esperita dal curatore fallimentare di una società per azioni, dichiarando la responsabilità dell’amministratore della s.p.a. stessa per aver intrapreso nuove operazioni a seguito della perdita dell’intero capitale sociale e omesso le attività di vigilanza.

Per la parte che in questa sede rileva, i Giudici avevano dichiarato irrilevante la circostanza che la s.p.a. facesse parte di un gruppo e che l’ amministratore svolgesse la propria attività gestoria solamente in via formale e fittizia. Questi aveva, infatti, pienamente disatteso l’obbligo di vigilanza impostogli dalla legge e dall’atto costitutivo, consentendo iniziative di gestione in violazione dei propri doveri di diligenza e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del capitale sociale. Non era stato ritenuto rilevante il fatto che tali incombenze fossero state delegate ad altri, poiché egli avrebbe comunque potuto e dovuto esercitare la propria attività di vigilanza sulle irregolarità commesse.

Lo svolgimento

In forza del quarto motivo del ricorso in Cassazione presentato dall’erede dell’amministratore, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’addebitare all’amministratore “l'omissione di qualsiasi controllo in ordine all'attività del gruppo imprenditoriale, senza tener conto delle differenze esistenti tra la relativa disciplina e quella del gruppo di società”. In particolare, proprio la circostanza che la s.p.a. facesse parte di un gruppo avrebbe, a detta del ricorrente, reso ingiustificato ascrivere in capo ai singoli amministratori la responsabilità relativa alle attività gestorie generali, “a meno che gli stessi non siano consapevoli della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo e conniventi con le persone che lo gestiscono”.

La decisione

Nell’affrontare la questione, la Suprema Corte provvedeva anzitutto a ribadire come il fatto che una società sia parte di un gruppo non sia elemento di per sé solo idoneo ad escludere la responsabilità degli amministratori delle singole società. In capo a questi ultimi, infatti, rimane sempre e comunque l’obbligo di rispettare i doveri posti loro in capo da legge e atto costitutivo, ivi incluso quello di vigilanza sull’operato di eventuali soggetti cui sia demandata, in delega, la gestione societaria.

A detta della Corte, “tale responsabilità non è esclusa dall'appartenenza della società ad un gruppo d'imprese, la quale, in mancanza di un accordo fra le varie società, diretto a creare una impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, non esclude la necessità di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri specificamente posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti pur sempre a rispondere nei confronti della società di appartenenza”..

Conclusione

In definitiva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “la circostanza che l'amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della società, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell'impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, riconducibile all'inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall'atto costitutivo, la cui assunzione, collegata l'accettazione dell'incarico, gl'imponeva di vigilare sull'andamento della società e di attivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli”.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Martina Caldelari

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