Avv. Alessandro La Rosa
Con sentenza dell’8 settembre c.a. (C-160/15) la Corte UE torna ad interpretare il significato da attribuire alla nozione di “comunicazione al pubblico”, richiamata nell’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE e decide, in estrema sintesi, se il posizionamento di hyperlink, all’interno di un sito internet, attraverso cui è consentito l’accesso ad opere protette costituisca un atto di comunicazione al pubblico e sia quindi atto soggetto all’autorizzazione dell’avente diritto.
L’elemento fattuale che caratterizza il caso deciso dalla Corte –e che lo differenzia dalle note decisioni Svensson (C-466/12) e BestWater (C-348/13) - è dato dal fatto che la pubblicazione in rete delle opere in questione è avvenuta senza il consenso del titolare dei diritti.
I principi generali confermati dalla Corte
La CGUE ha confermato che:
- il valore creativo degli autori deve essere garantito da un alto livello di protezione dei loro diritti esclusivi (“si deve rammentare che dai considerando 9 e 10 della direttiva 2001/29 discende che quest’ultima persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico”, punto 30).
- l’obiettivo di cui al punto 1 è garantito accogliendo una nozione “ampia” di comunicazione al pubblico (“la nozione di «comunicazione al pubblico» dev’essere intesa in senso ampio, come, peraltro, espressamente enunciato dal considerando 23 della direttiva” 2001/29/CE, punto 30).
- se il collegamento ipertestuale all’opera è stato creato senza perseguire uno scopo di lucro si sarà in presenza di un atto di comunicazione al pubblico qualora l’autore del collegamento sia a conoscenza –o avrebbe dovuto esserlo secondo il principio di ragionevolezza- “del fatto che detta opera era stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore” (punto 47);
- qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, “è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet.
- i principi espressi nelle dette sentenze riguardano unicamente i casi in cui il titolare dell’opera la abbia volontariamente resa accessibile in rete: “dalla motivazione di tali decisioni risulta che, con esse, la Corte ha inteso pronunciarsi unicamente sul collocamento di collegamenti ipertestuali verso opere che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare”;
- 2. le decisioni in commento confermano il principio che ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico – anche attraverso i meccanismi di linking- debba essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore: “non può desumersi né dalla sentenza […] Svensson […] né dall’ordinanza […] BestWater International […] che il collocamento su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere protette che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito, ma senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore di tali opere, sia escluso in via di principio dalla nozione di «comunicazione al pubblico» […]. Al contrario, dette decisioni confermano l’importanza di siffatta autorizzazione […] poiché […] ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico debba essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore”.
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