La reinternalizzazione di servizi appaltati può costituire una cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.

La reinternalizzazione di servizi appaltati può costituire una cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.
Avv. Francesca Frezza La cessazione di appalto di gestione di una palestra e di un centro fitness di un grande albergo può costituire una retrocessione di azienda (Cassazione, 15 marzo 2017, n. 6770)0101 Una dipendente di una società che aveva in gestione di una palestra – centro fitness di un grande albergo veniva licenziata dalla società appaltatrice a seguito della perdita dell’appalto. All’esito di una sentenza di reintegra nel posto di lavoro la lavoratrice notificava un atto di precetto nei confronti della struttura alberghiera sul presupposto che l’albergo aveva reinternalizzato il ramo di azienda assumendone quindi le obbligazioni. il Tribunale di Roma, nel decidere il ricorso in opposizione all’esecuzione proposto dall’albergo, con sentenza confermata anche in sede di appello, annullava l’atto di precetto escludendo la sussistenza della cessione di azienda in ragione della presenza di un contratto di appalto. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte territoriale rilevando che la nozione di ramo di azienda elaborata dalla Corte di Giustizia prescinde dalla figura negoziale adottata dalle parti. La Suprema Corte, quindi, nel ribadire che il trasferimento d'azienda o di un suo ramo è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, ha rilevato che analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il committente decida– come nel caso sottopostole - di svolgere in prima persona le attività in precedenza appaltate. Nel richiamare i vari elementi, materiali e non, che debbono essere considerati ai fini dell’accertamento di una cessione di azienda la cassazione ha tuttavia precisato che la valutazione dell’incidenza degli aspetti personali e materiali deve essere effettuata sulla base di un giudizio complessivo nel quale l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli fattori varia in funzione dell'attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi. Nel cassare la sentenza della Corte di Appello che aveva escluso,  sulla base del solo rilievo formale dell’esistenza di un contratto di appalto, la dedotta reinternalizzazione del ramo aziendale, la Corte di Cassazione ha precisato altresì che, ai fini della configurabilità della cessione, può rilevare anche il passaggio del solo personale quando un'entità economica sia in grado, in determinati settori, caratterizzati sostanzialmente dalle competenze organizzate del “capitale umano”, di operare senza elementi patrimoniali significativi.
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