La registrazione di una conversazione tra colleghi di lavoro per finalità di tutela dei propri diritti non costituisce una condotta illegittima

La registrazione di una conversazione tra colleghi di lavoro per finalità di tutela dei propri diritti non costituisce una condotta illegittima
Avv. Francesca Frezza La registrazione di una conversazione intercorsa con soggetti “ignari” della operazione in corso costituisce una condotta che incide sulla privacy del soggetto sottoposto a registrazione ma diviene lecita ove sia preordinata a fare valere un proprio diritto in sede giudiziaria che non deve esser inteso in una finalità esclusivamente processuale. A precisarlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018. Il caso sottoposto al vaglio della Corte riguardava un lavoratore di una azienda metalmeccanica abruzzese che nel corso di un procedimento disciplinare consegnava al responsabile del personale dell’azienda una pennetta usb contenente la registrazione di conversazioni effettuate all’insaputa dei colleghi durante l’orario di lavoro e sul posto di lavoro al fine di dimostrare l’infondatezza dell’addebito mosso dalla società. A seguito di tale condotta, l’azienda instaurava un ulteriore procedimento disciplinare nel quale veniva addebitata la violazione della fiducia e della privacy dei colleghi registrati senza il loro consenso che si concludeva con il licenziamento del lavoratore. Il Tribunale di Vasto investito dal lavoratore riteneva la legittimità del licenziamento, La Corte di Appello di L’Aquila riformava la sentenza ritenendo sproporzionato il licenziamento e condannava la società, ai sensi dell’art. 18, 5° co. legge 20 maggio 1970 n. 300, al pagamento in favore del lavoratore di 15 mensilità. La Corte di Cassazione veniva adita dal lavoratore il quale censurava la sentenza della corte territoriale per aver ritenuto comunque illegittima la condotta del ricorrente nonostante la stessa fosse giustificata dal diritto di difesa. La società, nel resistere all’impugnativa, formulava ricorso incidentale lamentando l’errata valutazione di sproporzionalità della condotta. La Suprema Corte, nel respingere in via pregiudiziale il ricorso incidentale, ritenendo lecita la condotta del ricorrente, ha giocoforza accolto il ricorso principale del lavoratore. La Cassazione ha, infatti, ritenuto che la registrazione di una conversazione intercorsa con soggetti “ignari” della operazione in corso costituisce certamente una condotta che incide sulla privacy del soggetto sottoposto a registrazione che configura, a seconda delle conseguenze, la fattispecie delittuosa del trattamento illecito di dati. Tale condotta, tuttavia, diviene lecita ove sia preordinata a fare valere un proprio diritto in sede giudiziaria che non deve esser inteso in una finalità esclusivamente processuale. Quanto al concreto atteggiarsi del diritto di difesa – prosegue la Corte – la pertinenza alla tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi. La condotta, quindi, del dipendente che ha attuato adeguate cautele per non divulgare il contenuto delle registrazioni oltre la stretta finalità difensiva rende – ad avviso della Corte - non antigiuridica la condotta posta in essere.
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