Avv. Francesca Frezza
L'adozione del criterio della maggiore vicinanza alla pensione risulta coerente con la finalità del "minor impatto sociale" perchè "astrattamente oggettivo e in concreto verificabile" e quindi rispondente alle necessarie caratteristiche di obiettività e razionalità.
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 24755 dell’8 ottobre 2018 che si è pronunciata su un ricorso promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, riformando la decisione del tribunale locale, aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato, in sede di procedura ex lege n. 223/91, dalla società ai danni di un lavoratore, condannando la società stessa a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ed a corrispondergli il risarcimento del danno nella misura di tutte le mensilità maturate dalla data del licenziamento alla reintegra oltre accessori di legge sino al saldo.
La corte territoriale aveva ritenuto che a fronte di una accertata situazione di eccedenza riferita ad una determinata area della azienda, con l'adozione del criterio dell'accesso a pensione , applicato in senso trasversale a tutta l'azienda, si era inteso utilizzare la procedura dei licenziamenti collettivi per espellere quei lavoratori che, vicini al pensionamento, avrebbero potuto optare per la mobilità volontaria, ma ciò non avevano inteso fare.
La Corte territoriale, quindi, aveva ritenuto il licenziamento illegittimo per la accertata incoerenza tra la crisi dell'azienda e gli esuberi accertati e i lavoratori licenziati e, nell’escludere che vi fosse stata in concreto la violazione dei criteri di scelta, in quanto correttamente applicato il criterio convenzionalmente individuato, riteneva sussistere la violazione della procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991 perchè, pur valutando legittimo il criterio dell'accesso a pensione, ne rilevava l'uso strumentale e scorretto diretto solo a delimitare l'area degli esuberi senza alcun rapporto concreto e, soprattutto, formalizzato, con la effettiva situazione produttiva ed organizzativa in eccedenza.
Da ciò derivava, oltre che la violazione della procedura, anche la lesione del principio paritario cui l'ordinamento fa conseguire la nullità del licenziamento.
La Suprema Corte, investita della questione, ha richiamato una recente pronuncia ( Cassazione n. 19457/2015) del tutto similare con la nella quale aveva affermato che "In tema di licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l'organico al fine di diminuire il costo del lavoro, il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura, valorizzando tale soluzione, in linea con la volontà del legislatore sovranazionale, espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla I. n. 223 del 1991 e codificata nell'art. 27 della Carta di Nizza, il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimità al trattamento pensionistico" ( Cass. n. 19457/2015; conf. Cass. n. 14170/2014; Cass. 21374/2016).
Per la Suprema Corte, quindi, il criterio utilizzato dal datore di lavoro nella scelta della platea dei lavoratori da licenziare sarebbe del tutto giustificato sulla base della determinazione negoziale che adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge (v. Corte costituzionale n. 268 del 1994).
L’accordo sindacale deve tuttavia rispettare non solo il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità, operando senza discriminazioni tra i dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto "impatto sociale", e scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore.
Conclude, quindi, la Corte, accogliendo il ricorso della società che l'adozione del criterio della maggiore vicinanza alla pensione risulta quindi coerente con la finalità del "minor impatto sociale" perche' "astrattamente oggettivo e in concreto verificabile" ( Cass. n. 7710/2018) e quindi rispondente alle necessarie caratteristiche di obiettività e razionalità come sopra richiamate.
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