La perdita di chance per omessa diagnosi dà diritto al risarcimento del danno

La perdita di chance per omessa diagnosi dà diritto al risarcimento del danno
Avv. Flaviano Sanzari La chance è un diritto autonomo. Nel caso di ritardo diagnostico, il nesso causale sussiste pertanto se l’errore ha comportato “più probabilmente che non” la perdita della possibilità di vivere più a lungo, statisticamente accertata, a prescindere dalla maggiore o minore idoneità della chance perduta a produrre il risultato utile. Tale idoneità, misurata in termini percentuali, rileva soltanto ai fini della quantificazione del risarcimento. Lo ha stabilito il Tribunale di Livorno con la sentenza n. 332/2018, a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari di una donna per tardiva diagnosi di una neoplasia al seno che la portava poi al decesso. Nello specifico, la patologia veniva diagnosticata solo dopo diversi anni dai risultati degli esami clinici, lasso di tempo che avrebbe potuto giovare alla salute della donna se la malattia fosse stata correttamente e tempestivamente accertata. Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni iure proprio per la perdita del rapporto parentale e iure hereditatis, nonché il danno da perdita di chance di sopravvivenza. Con riferimento alla prima domanda risarcitoria, il Giudice ha dichiarato fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura sanitaria, in quanto tale diritto - inquadrandosi nell’ambito della responsabilità extracontrattuale - si prescrive in cinque anni, con termine decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha avuto effettivamente percezione – secondo l’ordinaria diligenza - del danno ingiusto compiuto dal terzo. Per ciò che concerne la domanda di risarcimento per perdita di chance, si rileva come - nell’ambito del contesto sanitario - con il termine “chance” si deve intendere – secondo quanto recentemente sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6688/2018 - non il mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto, ma la perdita di un qualcosa che il soggetto già aveva. Pertanto, secondo il Tribunale di Livorno, ciò che rileva – ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento - è la perdita, da parte del paziente, della possibilità di vivere più a lungo a causa dell’inadempimento altrui. Sussiste pertanto il nesso causale se l’errore medico comporta “più probabilmente che non” la perdita della possibilità di una vita più lunga per il paziente. Si riporta – per identità di oggetto – quando già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “la perdita di chance di guarigione si sostanzia in un danno alla persona, consistente non già solo nella probabilità, ma anche nella possibilità della consecuzione di un determinato vantaggio rappresentato dalla conservazione di una miglior qualità della vita durante il decorso di una malattia e/o da una maggior durata della vita stessa rispetto a quella effettivamente verificatasi” (Cass. 14.6.2011 n. 12961). Invece, come già accennato, per ciò che concerne l’idoneità della “chance” a realizzare il risultato utile - ossia il prolungamento e/o miglioramento della qualità della vita - essa rileva solo ai fini della quantificazione del danno.  
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