La natura della scissione parziale in relazione alla disciplina dell’azione revocatoria ex art. 2901 del codice civile

La natura della scissione parziale in relazione alla disciplina dell’azione revocatoria ex art. 2901 del codice civile
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2153 del 29 gennaio 2021, ha precisato che: "La "scissione parziale" di una società è disciplinata dagli artt. 2506 e seguenti cc e consiste nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e nell'assegnazione delle corrispondenti azioni o quote di queste ultime ai soci della società scissa (divenendo quindi i soci della società scissa - anche o solo - soci della o delle società beneficiarie). l'acquisizione in capo alla od alle società beneficiarie di valori patrimoniali prima non presenti nel loro patrimonio, senza che ciò determini necessariamente l'
Il caso in esame

In primo e secondo grado, le Corti adite avevano dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 cc (tramite, quindi, azione revocatoria) la scissione parziale a mezzo della quale una società a responsabilità limitata (poi fallita) aveva assegnato a una società di persone parte del proprio patrimonio immobiliare.

Secondo i Giudici di merito, nel caso di specie sussistiti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi tali da far ravvisare un pregiudizio ai creditori concorsuali del fallimento della srl, in quanto l'atto di scissione, ancorché parziale, avrebbe depauperato la srl

Lo svolgimento

In forza del primo motivo del ricorso in Cassazione esperito dalla società di persone, “ il sistema di diritto societario che regola la scissione societaria è improntato alla tutela primaria della certezza e stabilità dei traffici economici , esigenza che verrebbe compromessa qualora si ammettesse di ridiscutere anche la sola efficacia della operazione negoziale , una volta definitivamente consolidatasi l'"atto di scissione" con l'irretrattabilità di ogni questione afferente alla "validità".

La decisione

La Corte di Cassazione si soffermava sulla natura dell'atto di scissione, ribadendo un proprio orientamento ai sensi del quale “ la " scissione parziale " […] si traduce in una fattispecie con effetti traslativi, che comporta l'acquisizione in capo alla od alle società beneficiarie di valori patrimoniali prima non presenti nel loro patrimonio, senza che ciò determini necessariamente l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quello risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima ”.

Non pareva dubbio, alla Suprema Corte, che tale operazione fosse suscettibile di determinare una garanzia generica rappresentata dal patrimonio della società scissa, in tal modo realizzando quell' eventus damni che è elemento costitutivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc

La Suprema Corte aveva inoltre affermato che l'azione ex art. 2504 quater cc si sarebbe posta su un piano diverso rispetto a quello dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc La prima, infatti, costituiràbbe una forma di “ sanatoria degli eventuali vizi formali o sostanziali del procedimento di scissione, tali da inficiare la validità dell'"atto finale di scissione "”, mentre la seconda inciderebbe “ sull'efficacia dell'atto, limitatamente a vantaggio del solo creditore che abbia agito in revocatoria ”. Di conseguenza, l'avvenuto adempimento del regime di iscrizione dell'atto di scissione non osterebbe all'esperibilità della revocatoria avverso lo stesso atto di scissione.

Conclusione

In definitiva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, l'azione revocatoria ex art. 2901 cc sarebbe ben esperibile nei confronti di una scissione parziale avente ad oggetto parte del patrimonio di una srl (poi fallita), in quanto tale circostanza ben configurerebbe l'elemento dell' eventus damni richiesto per la sussunzione alla predetta fattispecie.

 

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Martina Caldelari

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