La fornitura non autorizzata di link a opere protette viola i diritti esclusivi - Il parere dell’Avvocato Generale

La fornitura non autorizzata di link a opere protette viola i diritti esclusivi - Il parere dell’Avvocato Generale
Avv. Alessandro La Rosa L’Avvocato Generale, lo scorso 8 dicembre 2016, è tornato ad interpretare la nozione di “comunicazione al pubblico” nell’ambito del procedimento C-527/15 (Stichting Brein v Jack Frederik Wullems) promosso dalla Corte Distrettuale Olandese (Rechtbank Midden-Nederland). Il caso riguarda, da un lato, la fondazione Stichting Brein, coinvolta nella protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi e, dall’altro, il Sig. Wullems, che commercializza lettori multimediali denominati “filmspeler”. Tali dispositivi consentono di connettere una sorgente di immagini e/o segnali audio ad uno schermo televisivo: se il lettore è connesso a internet e contemporaneamente ad uno schermo, l’utente è in grado di trasferire l’immagine e il suono da un sito internet allo schermo. Il Sig. Wullems ha installato su questi dispositivi il software XBMC e lo ha integrato con alcuni componenti aggiuntivi (adds-on) attraverso i quali vengono forniti collegamenti ipertestuali (hyperlinks) che reindirizzano l’utente a siti internet controllati da terzi, su cui sono liberamente fruibili film, serie televisive ed eventi sportivi in direttacon o senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti” (punto 17). I contenuti digitali sono trasmessi automaticamente nel momento in cui viene attivato il singolo collegamento hyperlink. Secondo la Stichting Brein, i lettori multimediali filmspeler che consentono agli utenti il collegamento a opere protette attraverso l’attivazione di hyperklink sono strumenti idonei a realizzare atti di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE (“InfoSoc”) che, conseguentemente, necessitano della preventiva autorizzazione del titolare dei diritti. La Corte distrettuale olandese ha investito di tale questione la Corte di Giustizia. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale Manuel Campos Sánchez-Bordona (“AG”) sostiene che, in linea con la ormai consolidata giurisprudenza della Corte UE, il fornire collegamenti ipertestuali che reindirizzano ad opere protette, pubblicate senza il consenso del titolare dei diritti, debba essere considerato come “messa a disposizione” e, di conseguenza, come “atto di comunicazione”. Tanto più che, nel caso specifico, la commercializzazione di tali dispositivi avviene a scopo di lucro: tale circostanza, alla luce di quanto già affermato dalla Corte UE nella recentissima sentenza C-160/15 GS Media v. Sanoma (già commentata qui), non permette di superare la presunzione di colpevolezza da parte di chi mette a disposizione illegalmente collegamenti ipertestuali; il concetto di “messa a disposizione” deve peraltro riferirsi a qualsiasi modalità di trasmissione di opere protette, “indipendentemente dagli strumenti tecnici o dal processo utilizzato” (punto 42). Secondo l’AG, la vendita di un lettore multimediale con le caratteristiche di quello commercializzato dal Sig. Wullems –ossia un dispositivo idoneo a consentire ai consumatori l’accesso diretto ed immediato ad opere protette su internet (elemento che rappresenta il “valore aggiunto” per cui viene pagato un corrispettivo, punto 50)– non può essere valutata come vendita di una mera attrezzatura fisica atta “a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione” (art. 27 Direttiva Infosoc), ma piuttosto debba ritenersi un particolare tipo di comunicazione al pubblico di opere protette, precedentemente caricate su internet da terzi senza alcun consenso del titolare dei diritti (punto 54). Oltre a ciò, si tratterebbe di una comunicazione ad un “nuovo pubblico” (non incluso originariamente dagli aventi diritto nell’iniziale distribuzione dell’opera protetta), in quanto il filmspeler permette un accesso agevolato ai suddetti contenuti protetti, altrimenti disponibili solo attraverso la rete, favorendo così anche gli utenti non particolarmente abili nella ricerca online di siti illegali attraverso cui poter visualizzare film, serie televisive o altri contenuti. La posizione dell’AG si pone in piena sintonia con quanto ripetutamente chiarito dalla Corte UE nelle decisioni C-160/15 (GS Media), C- 348/13 (BestWater), C-466/12 (Svensson) (già commentate qui) e si muove nel solco già tracciato dai giudici europei in ordine alla necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti esclusivi in ambito autorale, in quanto “ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale” (considerando 9).
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