La copiatura di files aziendali non protetti costituisce comportamento idoneo a ledere il rapporto fiduciario

La copiatura di files aziendali non protetti costituisce comportamento idoneo a ledere il rapporto fiduciario
La condotta attuata dal dipendente viola il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod. civ.. Tale dovere si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività. Nel caso in esame un lavoratore veniva sottoposto ad un procedimento disciplinare che culminava con l’intimazione di un licenziamento per giusta causa all’esito del rinvenimento nei locali aziendali di una chiavetta elettronica del dipendente contenente numerosi files di pertinenza della società che erano stati copiati senza autorizzazione. Il Tribunale di Perugia, adito dal lavoratore, dichiarava l’illegittimità del licenziamento disponendo la reintegra nel posto di lavoro. La sentenza veniva integralmente riformata dalla locale corte di appello che, viceversa, riconduceva la condotta del lavoratore alla fattispecie di trafugamento di materiale aziendale sanzionata con la misura del licenziamento dal CCNL. La Corte di Cassazione con sentenza del 24 ottobre 2017 n. 25147, nel respingere il ricorso del lavoratore, ha rilevato che correttamente la sentenza della corte di appello aveva ritenuto che la condotta contestata evidenziava che lo scopo perseguito dal dipendente era quello di sottrarre dati ed informazioni per la cui realizzazione non è richiesta né la rimozione del dato dal sistema né la divulgazione a terzi. Ai fini di attenuare la gravità della condotta la Cassazione ha altresì escluso che la mancanza di una password a protezione dei dati determinasse un affievolimento della gravità della condotta.
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