Una organizzazione sindacale adiva il Tribunale di Nola al fine di vedere accertare l’antisindacalità della condotta di una azienda che aveva negato il diritto a convocare una assemblea dei lavoratori in ragione del fatto che la richiesta era pervenuta da un componente dell’organismo RSU. L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Napoli con sentenza riformata dalla Corte di Appello partenopea.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24443 del 30 novembre 2016, rilevata l’esistenza di un contrasto in seno alla sezione in ordine alla legittimazione della singola componente della RSU ad indire una assemblea, ha rimesso la decisione della controversia al Primo Presidente della Corte di Cassazione per valutare la rimessione alle Sezioni Unite.