La Cassazione precisa la natura del giudizio di opposizione del cd rito Fornero

La Cassazione precisa la natura del giudizio di opposizione del cd rito Fornero
Avv. Francesca Frezza Nell’ambito di un giudizio avverso un licenziamento promosso da una lavoratrice nei confronti dell’ente Poste Italiane, il Tribunale di Roma in fase sommaria nel respingere la domanda di reintegra disponeva la condanna della società al pagamento di un indennizzo. Il Tribunale, investito dell'opposizione ex art. 1, commi 51 e ss della legge nr. 92 del 2012, respingeva la domanda  della lavoratrice e dichiarava inammissibile l'opposizione di Poste Italiane spa, perché proposta oltre il termine di giorni 30. 2. La Corte di Appello di Roma,  adita in via principale da Poste Italiane rigettava integralmente la domanda di impugnativa del licenziamento. La Corte distrettuale osservava che, proposta opposizione da una delle parti al provvedimento conclusivo della fase sommaria, si apriva una fase processuale a cognizione piena, non regolata dall'art. 334 cpc. Il ricorso di legittimità della lavoratrice è stato respinto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21156 del 24 agosto 2018 che richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite ha precisato che il rito disciplinato dalla legge nr. 92 del 2012  - finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena. L'opposizione non è, quindi, una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti. Sulla base di tale ricostruzione discende – a detta della Corte - che, qualora all'esito della fase sommaria la domanda di impugnazione del licenziamento venga accolta solo parzialmente, la instaurazione del giudizio di opposizione ad opera di una delle parti, consente all'altra di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le difese non accolte, e ciò anche nella ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione.
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