La Cassazione ai giornali online: la cronaca “scade”

La Cassazione ai giornali online: la cronaca “scade”
Avv. Flaviano Sanzari È questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13161/16, depositata lo scorso 24 giugno, con cui è stata confermata la legittimità di una decisione resa nel 2013 dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, il quale aveva condannato una testata giornalistica online a risarcire il danno procurato ad un ristorante per la permanenza, sul proprio portale, di un articolo relativo ad una vicenda di natura penale avvenuta nel 2008 e non ancora definita in sede giudiziaria. Il Tribunale aveva riconosciuto il pregiudizio alla reputazione personale e professionale del ristorante e del gestore dello stesso, derivante dalla permanenza dell’articolo sul web, atteso che il trattamento dei dati personali da parte della testata giornalistica si era protratto per un periodo di tempo (dal 2008 al 2011) superiore a quello necessario agli scopi – esercizio del diritto di cronaca giornalistica – per i quali i dati erano stati raccolti e trattati. A nulla rilevando la liceità della pubblicazione iniziale, il semplice mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico (solo nelle more del giudizio rimosso dall’editore) e la sua diffusione sul web attraverso l’indicizzazione sui motori di ricerca – quanto meno a far tempo dal ricevimento della diffida da parte di chi se ne assumeva leso  – è stata ritenuta attività esorbitante “il mero ambito del lecito trattamento d’archiviazione o memorizzazione online dei dati giornalistici per scopi storici o redazionali”, così da giustificare l’accoglimento della pretesa risarcitoria. Evidente la rilevanza di questa decisione ed il peso che la giurisprudenza di legittimità pare volere attribuire al diritto alla privacy nel bilanciamento con il diritto di cronaca e con il diritto ad essere informati. La motivazione dei Giudici sul punto, peraltro, è di disarmante semplicità: la grande accessibilità di un pezzo pubblicato online consentirebbe di ritenere che, in due anni e mezzo, l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia sia stato soddisfatto e, dunque, il diritto alla privacy del singolo deve tornare a prevalere su quello della collettività ad informarsi e di un giornale ad informare.
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori