In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca iscritta da Equitalia è nulla qualora non sia stato garantito il diritto al contraddittorio del contribuente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4587 del 22 febbraio 2017.
I Giudici di legittimità hanno statuito che l’amministrazione finanziaria, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973, deve previamente comunicare al contribuente che procederà all’iscrizione medesima e concedere al contribuente un termine di 30 giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
La Suprema Corte ha così chiarito che l’omessa attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, diritto garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità.
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