Interesse ad agire ai fini dell’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio: Cassazione n.21238/2021

Interesse ad agire ai fini dell’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio: Cassazione n.21238/2021

Con ordinanza n. 21238 dello scorso 23 luglio la Corte ha ribadito che l’interesse ad agire del socio, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ed il corrispondente diritto ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione contabile, sussiste anche laddove la società abbia perduto il proprio capitale e se il valore economico delle singole partecipazioni sia azzerato.
Il caso in esame
I giudici di primo grado avevano respinto, per carenza di interesse dell’attore, tutte le domande attoree aventi ad oggetto le impugnative, per violazione dei principi di chiarezza e trasparenza, verità e completezza e per mancanza di informazione ai soci sull’andamento della gestione, delle delibere sociali di approvazione dei bilanci, avendo ritenuto che, nel caso di specie, dopo la delibera di approvazione del bilancio, con la quale tutti i soci avevano deliberato l’azzeramento del capitale sociale per perdite e la sua ricostruzione tramite finanziamento dei soci, la partecipazione dell’attore aveva “perso qualsiasi valore economico” e nessun danno era derivato al medesimo dalle deliberazioni sociali impugnate. I giudici d’Appello confermavano la decisione del Tribunale, ritenendo che, per poter agire ai fini dell’annullamento delle deliberazioni di approvazione del bilancio, è necessario che il socio alleghi la prova dell’incidenza negativa, nella propria sfera giuridica e patrimoniale, delle irregolarità denunciate, con riferimento al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini di una possibilità di danno correlata alla propria partecipazione societaria. Pertanto, a giudizio della Corte territoriale il socio attore “difettava di un interesse effettivo ed attuale ad agire in giudizio”. Soccombente, dunque, in entrambi i gradi di giudizio, il socio proponeva ricorso in Cassazione.

I motivi di ricorso
Il ricorrente lamentava con il primo motivo la carente motivazione sul difetto di prova della lesione al proprio diritto, concreto ed attuale, relativamente alla questione della carenza di interesse ad agire. Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2379 c.c., dal momento che l’interesse del socio all’impugnazione delle delibere assembleari e di approvazione del bilancio si verifica non solo quando vengono danneggiati i diritti economici, ma altresì quando viene danneggiato il diritto ad una “doverosa informazione sul contenuto del bilancio di esercizio e sui suoi componenti”. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente deduceva il fatto che successivamente alla ricostruzione del capitale sociale il proprio interesse era stato pienamente riacquistato, pertanto non poteva essere negato il suo interesse ad agire.

La conclusione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso, ribadendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero che l’esame delle poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, compiuto dai giudici con il fine di verificare se viene o meno ad esistenza un pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio è portatore, attiene al giudizio di fondatezza della domanda e non al requisito dell’interesse ad agire. Per di più, il diritto del socio ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione del bilancio ed il conseguente interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione, sussiste anche quando la società abbia perduto il proprio capitale, ovvero se il valore delle partecipazioni sia azzerato. La ratio sta nel fatto che la partecipazione sociale, anche nell’ipotesi in cui il suo valore risulti azzerato per la perdita del capitale sociale, costituisce pur sempre un bene esistente nel patrimonio del socio, il quale non può vedersi negato il diritto di essere posto a conoscenza dei fatti che nel corso dell’esercizio hanno inciso sul patrimonio nonché sull’andamento economico della società, e quindi, nel caso in cui il documento contabile violi tale diritto, vi è senz’altro in capo al socio un interesse ad agire in giudizio.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Edoardo Pollara Tinaglia

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