Non può ritenersi sufficiente a giustificare l’omissione di ogni informazione e valutazione di adeguatezza da parte dell’intermediario l’avere l’investitore dichiarato, in sede di stipula del c.d. contratto quadro, di possedere un’esperienza “alta” su tutti i prodotti finanziari indicati nel modulo perché, pur prescindendo da ogni apprezzamento in concreto di tale dichiarazione, l’asserita conoscenza non comporta di per sé l’inserimento del dichiarante tra gli investitori qualificati di cui all’art. 31, comma 2, Reg. n. 11522/98 con esonero dell’intermediario dagli obblighi anzidetti.
Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 18702 del 23.9.2016.
La Corte ha poi precisato che non può giustificare l’esonero da tali obblighi nemmeno il fatto che nel medesimo contesto l’investitore abbia dichiarato una propensione al rischio “alta” con prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio dell’oscillazione dei costi, perché ciò vale a fornire alla banca intermediaria un elemento di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni compiute, non già ad escludere tout court l’obbligo di valutazione, del quale deve comunque dimostrare positivamente l’adempimento, tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza, non valendo neppure a giustificare l’esonero da tale adempimento il solo rifiuto dell’investitore a fornire informazioni sulla sua situazione patrimoniale.
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