Inapplicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 all'azione promossa dagli enti previdenziali

Inapplicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 all'azione promossa dagli enti previdenziali

Non è ammissibile l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore- non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si deve, dunque, affermare il principio che il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola  prescrizione.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte riguarda un giudizio promosso dall’Inps volto a far accertare la fondatezza della pretesa contributiva avanzata attraverso un verbale ispettivo nei confronti di un istituto assistenziale per effetto del quale era stata affermata la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per un debito di una società cooperativa. La Corte d'appello di Torino aveva confermato la decisione di primo grado laddove la stessa aveva ritenuto l'inefficacia del verbale di accertamento sulla base del fatto che era decorso, al momento della notifica della memoria contenente la domanda riconvenzionale svolta nei riguardi dell’istituto assistenziale, il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto per la operatività della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, posto che tale termine poteva essere interrotto solo dall'attività giudiziale.

L’Inps ricorreva in cassazione lamentando con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, come modificato prima dall'art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 251 del 2004 e poi dall’art. 1, comma 911 l. n. 296 del 2006 e dell'art. 1676 c.c., laddove si è ritenuto che il termine di decadenza si applichi anche all'INPS e non ai soli lavoratori, senza considerare che l'INPS nell'esercizio dei poteri d'ufficio non può decadere, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito dell' art. 4 della legge n. 1369 del 1960 ( Cassazione n. 996 del 2007).

La Corte con sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019 riteneva il motivo fondato deducendo che l' articolo 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore. La Corte, nell'interpretare i concreti contenuti della fattispecie in ipotesi di domande proposte dai lavoratori, ha affermato che il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge anche attraverso la specificazione che il committente deve corrispondere non solo i trattamenti retributivi ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati. Occorre, dunque, secondo la Corte, approfondire l'interpretazione del secondo comma dell'art. 29, con riferimento alla obbligazione contributiva dell'appaltante chiamato in via di solidarietà.

La questione controversa, precisa la Cassazione, può riassumersi nell'alternativa tra due opzioni interpretative: “una prima, secondo la quale si tratterebbe di una peculiare obbligazione contributiva che, pur legittimando il solo Ente previdenziale alla pretesa - posto che il lavoratore non può certo ricevere i contributi- sia del tutto conformata alla speciale azione riconosciuta al lavoratore e, quindi, soggetta al termine di decadenza di due anni. La seconda, ispirata a ragioni di ordine sistematico, che proprio dall'assenza, nell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, di espresse regole relative alla pretesa contributiva ed in considerazione della diversa natura delle due obbligazioni, indice di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina generale dell'obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale”. Secondo la Suprema Corte la seconda opzione è preferibile in quanto l'obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo posto che la giurisprudenza della Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.

In ogni caso, precisa, la Corte, l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cassa. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Dunque, conclude la Corte, “dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di < minimale contributivo> strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore- non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare. Si deve, dunque, affermare il principio che il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”.

Avv. Francesca Frezza

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