“L’inammissibilità del concordato preventivo “con riserva” può ben essere pronunciata dal Tribunale, non solo nella ricorrenza dei casi in cui all’art. 161 IX comma LF, ma anche nei casi in cui al ricorso che tale domanda contiene non siano allegati, prima di tale decisione, i documenti previsti dal VI comma del medesimo articolo, ovvero i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi”. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. I civile, con sentenza del 11/11/2021, n. 33594.
Il caso
L’istituto del concordato preventivo cosiddetto “in bianco” è riconosciuto dall’art. 161 comma 6 LF e consiste nel deposito da parte del debitore di ricorso contenente riserva di depositare la proposta e la documentazione a supporto non contestualmente ma in un tempo successivo, nel termine stabilito dal Giudice e compreso tra i 60 e 120 giorni.
La domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dall’art. 161, secondo e terzo comma, LF presentata dall’imprenditore persona fisica nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento può essere dichiarata inammissibile all’esito del procedimento camerale quando il ricorrente non abbia depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Dunque, nel caso di domanda di concordato preventivo prenotativo le scritture contabili che l’imprenditore è obbligato per legge a tenere debbono da lui essere poste a disposizione del Tribunale dopo l’assegnazione giudiziale del termine per il deposito della proposta di concordato.
La ratio del principio sancito dalla Corte risiede nella necessità di arginare le iniziative di “abuso del diritto di azione” vincolando la domanda di concordato preventivo “con riserva” al deposito dei documenti contabili relativi agli ultimi tre esercizi che debbono avere forma e struttura nell’osservanza delle disposizioni generali dettate dal codice per le società di capitali.
Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino