Importanti novità in tema di impugnativa di licenziamento

Importanti novità in tema di impugnativa di licenziamento
La giurisprudenza di merito è intervenuta, con orientamento, peraltro, non uniforme, in materia di impugnativa di licenziamento, pronunciandosi, in particolare, in merito all’idoneità della comunicazione inviata dalla Pec del difensore priva della sottoscrizione digitale dello stesso.
Pronunce conformi
  • Tribunale di  Palermo del 28 ottobre 2020, Est. Tango.
  • Tribunale di Monza sentenza del 29 gennaio 2020 Est. Rotolo

Nei citati procedimenti, aventi ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità di un licenziamento, veniva eccepita in via preliminare dal datore di lavoro la decadenza dal diritto di agire in giudizio a causa della carenza dell’impugnativa di licenziamento.

In entrambi i giudizi veniva evidenziato che il datore di lavoro aveva ricevuto a mezzo Pec la scansione dell'impugnativa del licenziamento, sottoscritta solo dal difensore. 

Tale comunicazione risultava priva della sottoscrizione autografa e digitale del lavoratore,  nonché della sottoscrizione digitale del difensore.

Sulla base di quanto eccepito dalle rispettive difese dei datori di lavoro, quindi, la lettera era inidonea a far salvo il termine di  decadenza di 60 giorni (art.6  L.604/96), perché priva dei requisiti di forma di cui all'art. 2702 c.c. e, in subordine, perché priva della sottoscrizione del lavoratore.

I Giudici delle questioni sopra esposte, su presupposti analoghi, hanno ritenenuto fondata l’eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso sulla base dei seguenti principi.

Principi

Osservano i Giudicanti che l'impugnazione è un atto unilaterale a contenuto patrimoniale e il soggetto impugnante è tenuto a rispettare la disciplina prevista per la modalità di impugnazione che ritiene liberamente di scegliere. Qualora si avvalga della scrittura privata, quest'ultima deve necessariamente recare la firma autografa prescritta dall'art. 2702 c.c. ai fini dell'efficacia della scrittura  privata.

Il documento informatico, quindi, soddisfa il requisito della forma scritta e possiede l'efficacia di cui all'art.2702 c.c. “quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, quando è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua  riconducibilità  all'autore”.

In assenza di tali caratteristiche, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio possono solo essere liberamente valutati in giudizio.

Rilevano i Giudici, infatti, che la validità e l’efficacia ai sensi dell'art.6, L.604/66 della trasmissione  via  pec  della  scansione  di un'impugnativa cartacea si realizza se la  scansione  sia stata  firmata  digitalmente dal lavoratore e/o dal legale. 

Nel caso di specie, l’atto cartaceo scansionato non è sottoscritto dal lavoratore e/o difensore né digitalmente né elettronicamente, così come non è dotato di alcuna attestazione di conformità nei termini richiesti dalla legge né è stato formato nel rispetto delle linee guida AGID (richiamate dall’art. 71 d.lgs. 82/2005).

Motivi di accoglimento eccezione preliminare

Concludono, quindi, i magistrati che poiché “la  procedura  di trasmissione  mediante PEC da parte del difensore certifica esclusivamente l'avvenuta spedizione e  ricezione  della  comunicazione,  con  conseguente  individuazione con certezza  sia  del  mittente  che del  destinatario,  ma  non  la   conformità degli atti allegati, i quali necessariamente dovranno essere sottoscritti digitalmente per  assumere il valore di atto scritto, la  trasmissione  al datore  di lavoro, tramite  la Pec  del  difensore,  della  scansione di  una comunicazione cartacea di impugnativa di  licenziamento redatta e sottoscritta in modo non digitale è inidonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. 604/66”.

Pronunce contrarie

Di orientamento opposto si segnalano la Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 4356 del 5 agosto 2019 il Tribunale di Palermo con dispositivo di sentenza n. 3570 del 23 novembre 2020.

Avv. Francesca Frezza

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