Illeciti del promotore e responsabilità della banca

Illeciti del promotore e responsabilità della banca
Avv. Daniele Franzini La banca deve risarcire i danni se il promotore finanziario nasconde dolosamente l’andamento negativo della gestione patrimoniale. In tale contesto, si può presumere l'esistenza di un nesso tra l’illecito e il danno subìto dall'investitore, consistito nella perdita totale o parziale del capitale. Al promotore e alla banca resta la possibilità di fornire la prova contraria dimostrando il rispetto del profilo di rischio del cliente e che le perdite si sarebbero comunque verificate, in misura pari o diversa, anche senza l’illecito del promotore. La banca e il promotore sono tenuti inoltre a dimostrare che il cliente non avrebbe disinvestito neppure se fosse stato messo al corrente dell’andamento negativo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18363 del 26.7.2017. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per il riconoscimento dei danni anche non patrimoniali, e annulla rinvio. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria dei clienti della banca sul presupposto ch’essi non avevano fornito la prova che il promotore avesse effettuato investimenti in contrasto con la linea richiesta dai risparmiatori e non coerenti con il loro profilo di rischio. I giudici di merito, pur prendendo atto che il promotore dissimulava le perdite con la clientela - come accertato dal giudice in sede penale dove il promotore aveva patteggiato per truffa - avevano affermato che la gestione “omertosa” non bastava a stabilire un adeguato nesso di causalità con il danno per il quale veniva chiesto il risarcimento. Per il Tribunale i clienti avrebbero dovuto provare il nesso tra danni e cattiva gestione, dimostrando di aver confidato su un patrimonio in realtà inesistente, assumendo impegni economici insostenibili, e prospettando che, se informati della reale situazione, avrebbero investito in modo diverso il capitale. Per gli Ermellini (da parte sua, la Corte d’Appello aveva considerato inammissibile il gravame sottoposto al suo vaglio), i giudici di merito avevano sbagliato nell’attribuire agli attori l’onere di provare che il promotore aveva fatto investimenti non in linea con la gestione pattuita. Allo stesso modo avevano errato anche nel valutare la prova - certo gravante sui clienti - del nesso causale tra danno e illecito, senza dare un peso presuntivo alla condotta del promotore, agli obblighi di diligenza e alla contestazione del reato di truffa. Se è vero infatti che grava sugli investitori l’onere della prova del danno sofferto per il fatto illecito del promotore e del nesso di causalità tra l’illecito ed il danno (Cass. Civ., n. 6708/10), è pur indubitabile che, nel caso di specie, tanto la condotta ascritta al promotore finanziario in sede penale quanto la correlata violazione da parte sua degli obblighi di diligenza e di informazione imposti dalla normativa di settore costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, su cui fondare la prova presuntiva della sussistenza di conseguenza pregiudizievoli per il patrimonio degli investitori e della derivazione causale di queste conseguenze dagli illeciti attribuiti al promotore finanziario. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la Cassazione ha precisato che, di regola, essa coincide quanto meno con la perdita del capitale investito, essendo ovviamente (almeno) questo il rischio che il risparmiatore ben informato non si sarebbe addossato.
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