Il Tribunale delle Imprese di Roma sul caso RTI contro Bit Kitchen (sentenza 18727 del 3.10.2019)

Il Tribunale delle Imprese di Roma sul caso RTI contro Bit Kitchen (sentenza 18727 del 3.10.2019)

Con sentenza n. 18727/2019 il Tribunale delle Imprese di Roma, ha condannato la piattaforma Vid.me , riconducibile alla società statunitense Bit Kitchen Inc., per la pubblicazione illecita di contenuti audiovisivi estratti dai celebri programmi televisivi di Reti Televisive Italiane spa. Il provvedimento, in linea con l'orientamento ormai consolidato del Tribunale delle Imprese di Roma, ha accolto le domande proposte da Reti Televisive Italiane spa condannando l'azienda americana al risarcimento di un danno di Euro 1.765.995,00(di cui Euro 1.605.450,00 per il danno patrimoniale e Euro 160.545,00 per il danno non patrimoniale), e riaffermando principi già ribaditi nelle ultimessime pronunce della medesima Corte romana in materia (RTI/VIMEO, RTI /FACEBOOK , RTI/ MOVIMENTO GIORNALIERO ).

In piena aderenza ai principi statuiti dalla recentissima sentenza n. 7708/2019 della Corte di Cassazione (sul caso RTI c Yahoo! ), il Tribunale si è soffermato sul tema dei limiti della responsabilità dell'Internet Service provider nell'attuale sistema normativo, come delineato nel decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, attuativo della direttiva 31/2000/CE, oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria nonché nazionale: “nella recente pronuncia, che si richiama in quanto condivisibile, la Corte di Cassazione ha ricostruito in modo sistematico l'inquadramento normativo dei “servizi della società dell'informazione” (art. 2, lett. a, della direttiva 2000/31/CE) illustrando come in essi fossero individuate e distinte le attività svolte dai cd provider, ovvero i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante apparecchiature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario e finalizzati ad organizzare l'offerta ai propri utenti dell'accesso alla rete internet e dei servizi connessi all'utilizzo di essa”.

In particolare: - sulla presenza di “indici di interferenza”, da parte del provider, sui contenuti illecitamente pubblicati, che permettono di qualificarlo come “attivo” : “ da accertare in concreto da parte del giudice del merito: tali indici sarebbero costituiti dallo svolgimento di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operare mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati ”;

- sulla responsabilità del prestatoreattivo che decorre dalla data del caricamento e prescinde dalla ricezione della diffida: “ non è nemmeno necessario soffermarsi in questa sede sulla completezza della diffida ovvero sull'idoneità di essa a consentire la compiuta individuazione da parte del destinatario dei video da rimuovere, dato che, nel caso di specie, per quanto sopra detto, l'attività del prestatore è da qualificare come di hosting attivo, sicché deve ritenersi la conoscenza dell'illiceità dei contenuti da parte del gestore del Portale prescindendo dalla comunicazione di essa da parte del danneggiato” ;

- sul parametro del cd. prezzo del consenso : “il criterio della determinazione del valore delle royalties in ipotesi dovuto da parte della convenuta in favore dell'attrice, qualora fosse stato richiesto ed ottenuto il consenso alla pubblicazione ; la stima del prezzo del consenso è stata operata dal CTU tenendo conto del prezzo di mercato, quest'ultimo desumibile dall'esito delle negoziazioni intervenute nel periodo di riferimento tra l'attrice ed altri operatori nel settore della comunicazione; è, quindi, pervenuto alla determinazione congrua del prezzo al minuto nella misura di euro 730 ;

- sul riconoscimento del danno morale : “si ritiene, altresì fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente di natura morale, in quanto derivante da condotta sussumibile nella fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 171 ter LdA, ascrivibile alle persone fisiche che abbiano operato per la convenuta, della quale quest'ultima è da ritenere civilmente responsabile: anche sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'illiceità della condotta da parte dei responsabili di essa può infatti sicuramente ritenersi con certezza quanto meno dopo la ricezione della diffida ; ai fini della liquidazione del danno si ritiene equo quantificare lo stesso nella misura del 10%(euro 160.545) del danno patrimoniale liquidato data la natura della lesione e tenuto conto del tempo di protrazione della condotta, fino alla chiusura del portale ”.

 

Avv. Alessandro La Rosa 

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori