Il rapporto di lavoro subordinato

Il rapporto di lavoro subordinato
La disciplina normativa del contratto di lavoro subordinato è contenuta nel titolo II del libro V del codice civile, dedicato al lavoro nell’impresa, che ai sensi dell’art. 2094 c.c. introduce la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Il prestatore d’opera è colui che si impegna a fronte di una retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

L’imprenditore persegue il suo obiettivo produttivo, pertanto, avvalendosi di prestatori legati da un vincolo di subordinazione che consente al datore di lavoro di pianificare e coordinare la prestazione di lavoro dedotta nel contratto attraverso una puntuale indicazione delle attività da svolgere che del potere direttivo alle quali il lavoratore è tenuto a conformarsi.

Il potere direttivo esercitato dall’imprenditore è pertanto l’elemento caratterizzante del lavoro subordinato che lo differenzia dal lavoro autonomo in quanto il prestatore d’opera è vincolato a dare esecuzione alle indicazioni che gli vengono impartite dal datore di lavoro.

Il potere direttivo può articolarsi diversamente a seconda del tipo di attività assumendo una diversa intensità nelle prestazioni elementari o ripetitive similmente alle attività altamente qualificate nelle quali il lavoratore gode di un rilevante margine di autonomia.

Caratteristica specifica della subordinazione è il potere sanzionatorio che consente all’imprenditore di punire il lavoratore che si discosta dalle direttive sulla base di un ventaglio di sanzioni tipicizzate dall’ordinamento.

Poiché in concreto l’esercizio del potere disciplinare può non essere esercitato, la giurisprudenza ha individuato i c.d. indici rilevatori della subordinazione.

Il criterio della prevalenza degli indizi adottato dalla giurisprudenza valorizza alcuni parametri quali l’assenza di rischio di impresa, l’orario fisso e continuativo, il compenso fisso, l’inserimento organico e il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali.

La Corte di Cassazione ha ribadito con sentenza n. 7024 del 2015 gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato: “Questa Corte ha affermato infatti (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009) che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse”.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che i criteri sopra descritti non devono essere considerati singolarmente ma devono essere valutati globalmente come elementi rilevatori della subordinazione.

Di recente è stata richiamata da alcuni giudici anche la teoria della c.d. doppia alienità elaborata da una remota decisione della Corte Costituzionale per la quale l’alienità del risultato e dei mezzi di produzione è indice sufficiente per qualificare un rapporto come subordinato.

Il contratto di lavoro subordinato: forma, oggetto e causa

Il contratto di lavoro subordinato è un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive e onerose nel quale il lavoratore mette a disposizione le proprie energie lavorative a fronte di una retribuzione.

Potremmo dire che la prestazione non è pienamente “corrispettiva”, in quanto il lavoratore per malattia e/o ferie ha diritto a percepire la retribuzione e, quindi, anche in assenza della “prestazione”.

In merito alla forma del contratto, la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge per particolari tipologie contrattuali quali il lavoro nautico e quello sportivo e per alcune clausole accessorie dei contratti quali il patto di durata.

L’oggetto del contratto di lavoro è costituito dalle mansioni che devono essere espletate dal lavoro che, frequentemente, non sono indicate nella lettera di assunzione ma tramite l’individuazione del livello di inquadramento a secondo dell’aerea professionale vengono rimandate alla contrattazione collettiva.

Tipologie contrattuali

Il nostro legislatore ha previsto diverse tipologie contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

Tale molteplicità è finalizzata a soddisfare le esigenze di mercato, in risposta alle necessità della realtà imprenditoriale che saranno oggetto di approfondimento nei prossimi articoli.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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