Quando la proprietà intellettuale incontra il settore del tech, è inevitabile l’assoggettamento del secondo alla normativa autorale. Ce lo ricorda il recente decreto del Ministero della Cultura, pubblicato in G.U. il 21 marzo 2026, che ha introdotto rilevanti novità in materia di riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi in attuazione dell’art. 71-septies della Legge 633 del 1941(“LDA”).
L’eccezione per “copia privata”
Il quadro normativo del diritto d’autore si fonda sul principio del diritto esclusivo dei titolari di diritti sull’opera (autori, artisti, produttori) di autorizzarne o vietarne la riproduzione. Tuttavia, per bilanciare gli interessi dei titolari con quelli della collettività e dei singoli, il Legislatore ha previsto alcune eccezioni a questo principio: tra queste, vi è l’eccezione per “copia privata”, disciplinata in Italia dagli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies LDA.
L’articolo 71-sexies, comma 1, dispone che: “è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali…”. In altre parole, la legge ammette la possibilità che venga effettuata ad uso personale una copia di un’opera di cui si abbia la legittima disponibilità (ad esempio, una canzone o un film), rendendo legittima un’attività, che altrimenti costituirebbe una violazione del diritto d'autore, proprio in virtù di tale eccezione.
Al contempo, la concessione di questa facoltà agli utenti non è priva di un correttivo. Infatti, per compensare i titolari dei diritti, l’articolo 71-septies LDA prevede in capo a chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato gli apparecchi e i supporti di registrazione l’obbligo di corrispondere ai primi un “equo compenso”. Si tratta di una remunerazione forfettaria che ristora gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori, i produttori di fonogrammi e videogrammi per la limitazione al loro diritto esclusivo di sfruttamento economico delle opere.
Il recente decreto del Ministero della Cultura si pone proprio nel solco di questo iter normativo, introducendo non solo un aggiornamento delle tariffe per supporti fisici e memorie offline (CD, DVD, apparecchi di registrazione, smartphone e tablet ecc.), ma anche un ampliamento del perimetro dei servizi coinvolti nel pagamento dell’equo compenso.
Il cloud storage e i dispositivi ricondizionati
Tra le novità più significative, e chiacchierate, vi è l’inclusione dei servizi di cloud storage nel sistema di prelievo. Un “cambio di passo” che si fonda sui principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24 marzo 2022, nella causa C-433/20 (Austro Mechana v. Strato).
La decisione del giudice europeo stabiliva che salvare un file in uno spazio cloud costituisse un atto di riproduzione, tecnicamente e giuridicamente equivalente alla sua copia su un supporto fisico come un hard disk. In altre parole, pronunciandosi sulla interpretazione dell’art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”, la Corte chiariva come l’espressione di legge «riproduzioni su qualsiasi supporto» “…comprende(sse) la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di (archiviazione in cloud) ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione”.
Accanto a tale novità vi è poi l’applicazione delle tariffe per “equo compenso” anche ai dispositivi ricondizionati, ossia agli “apparecchi e supporti non nuovi che siano oggetto di operazioni di commercializzazione, all’ingrosso o al dettaglio, dopo essere stati sottoposti, in tutto o in parte, a operazioni di rigenerazione o comunque a interventi tecnici per la verifica o il ripristino delle funzionalità d’uso, anche mediante la sostituzione di componenti”, con una estensione dell’obbligo di versamento dell’equo compenso anche al settore del refurbishing elettronico.
Tutto ciò ha fatto sorgere dubbi e preoccupazioni nelle associazioni degli operatori ICT, le quali evidenziano come l’introduzione di un meccanismo che prevede l’applicazione del compenso sia sui dispositivi, ricondizionati e non, sia sui servizi di memorizzazione in cloud potrebbe risolversi in una doppia imposizione o addirittura in una “sovracompensazione”. Nel garantire una giusta remunerazione per autori, artisti e produttori, le associazioni rilevano come sia altrettanto importante assicurare che il meccanismo di prelievo risulti proporzionato e ragionevole.
Esenzioni
Accanto alle novità, resta fermo, in ogni caso, un punto cruciale per le aziende e i professionisti: il compenso è legato all’uso privato; dunque, accanto al regime di esenzioni già previsto dal DM 302 del 30 settembre 2024, anche chi utilizza dispositivi e servizi cloud esclusivamente per scopi professionali avrà diritto all’esenzione o al rimborso. Quanto al cloud, ci si dovrà attivare e presentare un’apposita richiesta alla SIAE, dimostrando con documentazione adeguata che l’utilizzo è “manifestamente estraneo” alla copia privata. Il tutto tramite procedure definite, con l’introduzione di specifici “Moduli Cloud” per la richiesta di rimborso distinti per soggetti di riferimento.
Avv. Francesca Folla e Dott.ssa Giulia Gitto