Il mutuo a titolo gratuito e a titolo oneroso

Il mutuo a titolo gratuito e a titolo oneroso
La nozione di contratto di mutuo si ricava dall’articolo 1813 del codice civile. Infatti ai sensi della citata disposizione normativa il mutuo è il contratto attraverso cui una parte (c.d. mutuante) consegna ad un’altra parte (c.d. mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e quest’ultima si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Le parti quindi si accordano, senza obblighi di forma, per la consegna di denaro o cose fungibili che devono essere restituite entro un determinato periodo di tempo. Con la consegna si realizza il passaggio di proprietà delle cose trasferite in capo al mutuatario che ne diventa titolare. 
Mutuo oneroso vs mutuo gratuito

Per sua natura il contratto di mutuo si presume a titolo oneroso, tuttavia può anche essere stipulato a titolo gratuito. La causa del contratto, quindi, varia a seconda della tipologia di contratto scelto e di conseguenza si applicheranno due differenti discipline:

In caso di mutuo gratuito il mutuante si obbliga a cedere il credito o le cose fungibili al mutuatario per il tempo stabilito ma non graveranno oneri in capo al mutuante. Ai sensi dell’art. 1816 c.c., il termine per la restituzione se il mutuo è a titolo gratuito si presume stipulato in  favore del mutuatario. La causa quindi si concretizza nel vantaggio che il mutuante procura al mutuatario.

Quando invece il mutuo è stipulato a titolo oneroso generalmente oggetto di consegna sarà una determinata somma di denaro. Nonostante ciò non è escluso che il contratto di mutuo possa avere ad oggetto cose fungibili, non essendo l’onerosità ostativa in tal senso. Ed infatti, essa, è costituita dal pagamento di un corrispettivo in forma di interessi. La causa del contratto in tal caso è ravvisabile nel prestito di denaro o cose fungibili a fronte del pagamento di un tasso di interesse.

L’articolo 1815, comma 1, del codice civile descrive la disciplina degli interessi sul mutuo prevedendo espressamente che: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284”.

Gli interessi, che quindi corrispondono al prezzo del mutuo, sono di importo pari a quello legale ed il mutuatario è tenuto al pagamento degli stessi anche se si sia trovato per cause di forza maggiore nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. Civ. 1 febbraio 1962, n. 199).

La disposizione, al comma 2, si occupa del tema degli interessi usurari. Sono così definiti quegli interessi stabiliti in misura superiore a una soglia predeterminata dalla legge e aumentata per la metà ovvero quelli inferiori a tale limite che però risultano non proporzionati rispetto all’oggetto della consegna. Di fatto, la clausola che dovesse prevederli sarebbe invalidata con la nullità ed il mutuatario sarebbe assolto dal pagamento degli stessi. La nullità è, però, circoscritta alla singola clausola relativa agli interessi ultra-soglia e non si estende al resto del contratto di mutuo il quale resta valido ed efficace.

Risulta in tal contesto importante evidenziare che la regola descritta si applica ai soli interessi c.d. corrispettivi e non a quelli moratori cioè quelli dovuti per mancato o ritardato pagamento, i quali vengono calcolati infatti sul capitale non corrisposto o pagato in ritardo.

Inoltre, occorre specificare che il mutuatario di un contratto a titolo oneroso non è esclusivamente tenuto a corrispondere interessi come corrispettivo del contratto. Egli, infatti, ben potrebbe obbligarsi ad effettuare una controprestazione di fare o di non fare o far partecipare il mutuante ad un utile conseguito con il capitale consegnatoli dallo stesso.

Avv. Daniele Franzini e Avv. Pietro Vitucci

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