Il litisconsorzio necessario della banca nel giudizio di accertamento della nullità del contratto di mutuo

Il litisconsorzio necessario della banca nel giudizio di accertamento della nullità del contratto di mutuo

“Nello specifico, e secondo quanto statuito in materia dalla giurisprudenza di legittimità, allorché la domanda di nullità di un contratto sia proposta da un terzo – nel caso di specie, il soggetto sottoposto ad esecuzione forzata in quanto proprietario dei beni gravati da ipoteca – rimasto estraneo al contratto stipulato inter alios e che chieda una pronuncia di nullità di tale contratto al fine di ottenere la caducazione del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che tale contratto hanno stipulato”. Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1497 pubblicata il 5 maggio 2022.

La Corte di Appello di Milano è stata chiamata a pronunciarsi in ordine ad una sentenza di primo grado concernente il superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo, nel quale non era stata citata in causa la Banca erogante.

Il Tribunale aveva convertito d’ufficio il contratto di mutuo fondiario nullo per superamento del limite stabilito dall’art. 38 TUB in contratto di mutuo ipotecario ordinario.

La Corte, sul punto, ha ritenuto che la conversione di un contratto nullo può essere chiesta solo dall’Istituto di Credito o dal mutuatario nei confronti dei quali il Giudice è altresì tenuto a verificare la espressa volontà di conchiudere lo specifico contratto diverso dall’originario.

Nella fattispecie il Giudice di primo grado, difatti, ha accertato la volontà della conservazione del rapporto contrattuale solo con la società cessionaria del credito e non con l’Istituto di credito erogante, che non era stato appunto chiamato in causa.

La Corte ha dunque concluso per ritenere che, nel caso di specie, si configura senz’altro una ipotesi di litisconsorzio necessario della Banca/Originator alla quale, estendendo il contraddittorio necessario, viene garantita tutela in particolare nei confronti del cessionario del credito il quale potrebbe rivalersi sull’originator a tutela delle proprie garanzie creditorie.

Avv. Michela Chinaglia

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