Il fenomeno contrattuale di “stock lending” e l’indeducibilità della commissione

Il fenomeno contrattuale di “stock lending” e l’indeducibilità della commissione
“In tema di imposte sui redditi, l’operazione di “stock lending”, ossia di prestito di azioni che prevede, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione, realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8 del .P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile”. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. V, con ordinanza del 24 maggio 2022, n. 16685 – Presidente dott Cirillo.
Cosa si intende per contratto di Stock Lending

Il contratto di stock lending è un contratto atipico, al quale è applicabile la normativa relativa al contratto di mutuo ex art. 1813 del codice civile; consiste in un prestito di titoli a fronte del  pagamento di una commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del mutuatario (borrower) di una garanzia, in favore del mutuante (lender), per assicurare quest’ultimo contro il rischio di un eventuale inadempimento del primo all’obbligo di riconsegna dei titoli. La garanzia può essere costituita da una somma di denaro o da altri titoli di valore solitamente superiore a quelli ricevuti in prestito. Alla scadenza del contratto il mutuatario restituisce al mutuante altrettanti titoli della stessa specie e il mutuante riconsegna al mutuatario i beni oggetto della garanzia.

Operazioni di Stock Lending e usufrutto di azioni

Nel contratto di Stock Lending, il prestito di titoli si fonde con il diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, mentre per contro il mutuante avrà diritto al pagamento di una commissione. Parimenti all’usufrutto di azioni, operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a percepire i dividendi distribuiti da un’altra società a fronte di un corrispettivo, il contratto di Stock Lending trasferisce provvisoriamente il diritto al dividendo a fronte di un costo per la relativa riscossione. Sul fronte fiscale, i giudici di legittimità, con la pronuncia in commento, equiparano l’usufrutto di azioni al prestito di azioni, pertanto il costo della commissione riconosciuto dal mutuatario al mutuante deve ritenersi indeducibile, ai sensi dell’articolo 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

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