Il diritto di covendita non sorge nel caso di cessione della nuda proprietà delle azioni

Il diritto di covendita non sorge nel caso di cessione della nuda proprietà delle azioni
La cessione della nuda proprietà del pacchetto azionario di maggioranza da parte del proprietario che ne trattiene presso di sè il diritto di usufrutto non fà sorgere in capo ai soci di minoranza il diritto di covendita previsto da Statuto.

Così si sono nella sostanza espressi i Giudici della Cassazione civ. Sez. I Ord. con la sentenza n. 3951 del 19 Febbraio 2018, respingendo il ricorso presentato dai soci di minoranza di una S.p.A., secondo i quali la sopradetta operazione di cessione della sola nuda proprietà era tesa ad eludere la norma statutaria che prevedeva il sorgere del diritto di covendita delle loro azioni in caso di trasferimento dei titoli del maggior azionista. Tale norma, nota con il termine di tag along, è la clausola che consente ai soci di minoranza di vendere le proprie azioni all’acquirente del pacchetto di maggioranza, al medesimo prezzo ed a pari condizioni.

La disposizione, secondo dottrina prevalente, laddove inclusa in un patto parasociale sarebbe riconducibile allo schema dell’articolo 1381 c.c., facendo sostanzialmente sorgere un obbligo in capo al socio di maggioranza che decide di alienare le proprie azioni di procurare un’offerta di acquisto a pari condizioni a favore dei soci di minoranza. Laddove, invece, come nel caso di specie, la previsione sia inclusa nello statuto della società, la stessa gode di pubblicità legale ed è, pertanto, opponibile al terzo che voglia entrare a far parte della compagine sociale. In ogni caso, i soci di minoranza acquistano pari diritti potestativi di cedere i propri titoli all’acquirente, sfruttando così la posizione di maggior favore derivante dalla vendita in blocco delle partecipazioni per realizzare un prezzo più favorevole rispetto a quello che avrebbero ricavato da una cessione disgiunta.

Rileva la Cassazione come correttamente i Giudici di merito, avendo accertato la cessione della sola nuda proprietà delle azioni da parte del socio di maggioranza, abbiano ritenuto non sorto il diritto di covendita in favore dei soci di minoranza, configurabile solo allorquando l’acquirente abbia assunto il controllo della società per avere acquistato la maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni. Ed in effetti, prosegue la Suprema Corte, il diritto di voto nell’assemblea della società, per le quote che siano state date in usufrutto, compete unicamente all’usufruttuario (ndr ai sensi dell’articolo 2352 c.c. primo comma) il quale esercita, al riguardo, un diritto suo proprio e perciò non è obbligato ad attenersi alle eventuali istruzioni di voto che gli abbia impartito il nudo proprietario (Cass. n. 7614/1996).

Conclude la Cassazione confermando che tale configurazione interpretativa è coerente con il principio, sempre richiamato dai giudici di merito, della libera circolazione dei titoli partecipativi (ndr si veda in proposito il contenuto dell’articolo 2355 bis che prevede per le S.p.A. la possibilità che lo statuto “può sottoporre a particolari condizioni ” il trasferimento dei titoli azionari, dando quindi per implicita, per regola generale, la loro libera circolazione), principio che impone un’interpretazione restrittiva delle clausole che limitano tale libertà, al pari di quelle di covendita. I soci di minoranza, pertanto, non avrebbero subito alcuna violazione dei propri diritti, essendo rimasti titolari, nella sostanza, delle loro partecipazioni in una situazione inalterata di equilibrio assembleare.

Avv. Andrea Bernasconi

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