Il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente
Il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o, appunto, intermittente secondo le esigenze individuate nei contratti collettivi. Nei casi in cui il contratto collettivo di categoria nulla osservi in merito al contratto di lavoro intermittente, i casi di utilizzo di tale tipologia contrattuale sono individuati da apposito decreto.

Ai contratti collettivi è demandata da parte del legislatore la funzione di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale (Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019).

Il datore di lavoro può ricorrere al lavoro intermittente ogni qualvolta la prestazione lavorativa deve essere resa in predeterminati periodi della settimana, del mese o dell’anno.

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari – tale limite non si applica nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – e il contratto potrà essere concluso con lavoratori di età inferiore ai 24 anni e con più di 55 anni età.

Il requisito soggettivo dell’età concorre assieme ai requisiti oggettivi a determinare i casi in cui sia possibile ricorrere al contratto di lavoro intermittente.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 28345 dell’11 dicembre 2020 sul punto ha, infatti, rilevato la nullità del contratto intermittente per mancanza del requisito anagrafico previsto dalla legge, specificando che la nullità è rilevabile d’ufficio.

Costituisce, inoltre, causa di nullità del contratto la mancata stipulazione in forma scritta. Nel contratto devono essere indicate ai fini della prova, infatti, la durata del contratto, il luogo e modalità della prestazione, il trattamento economico nonché le misure di sicurezza necessarie in relazione a tipo di attività dedotta in contratto.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, inoltre, con l’apposizione della clausola di disponibilità.

In questo caso il lavoratore si obbliga a rimanere a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa e, per questo, gli viene riconosciuta un’indennità il cui valore è preventivamente stabilito dai contratti collettivi.

Nel periodo di disponibilità il lavoratore non matura alcun trattamento economico o normativo e le parti possono liberamente recedere dal rapporto.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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