“In tema di vendita forzata le disposizioni adottate dal Giudice dell’Esecuzione nell’ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, o termini, e, in generale le condizioni di cui l’esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza, che sovraintendono al sistema dell’espropriazioni forzata. Ne consegue che le parti del procedimento esecutivo hanno pieno interesse a farne valere l’eventuale violazione, mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 codice di rito, non dovendo dimostrare di aver da ciò subito uno specifico pregiudizio”.Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione - sez. III - con sentenza n. 18421 dell’8 giugno 2022.
Nella sentenza in esame la Corte prende posizione su alcune delle questioni più controverse in tema di esecuzione forzata.
In particolare in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la Corte si pronuncia in merito alla possibilità per le parti di impugnare gli atti esecutivi senza dimostrare di aver subito uno specifico danno.
Nello specifico è prevista la possibilità di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento dell’immobile da proporsi entro venti giorni a decorrere dal momento in cui si ha conoscenza legale o di fatto del provvedimento.
Nel caso in cui il Giudice dell’esecuzione travalichi i propri poteri e adotti disposizioni contra legem, le parti interessate avranno l’onere di presentare tempestivamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento illegittimo.
Infine, il termine previsto in favore dell’aggiudicatario del bene per il versamento del prezzo ha natura sostanziale, è infatti prodromico all’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.. Tale termine appresenta, dunque, l’adempimento di un atto dovuto e non negoziale e non è sottoposto alla sospensione feriale dei termini.
Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino