
La Corte di Cassazione con sentenza n. 18018 del 21 luglio 2017 ha ritenuto corretta e immune da vizi logici la sentenza della Corte Territoriale che aveva ritenuto la prestazione resa da alcuni operatori addetti al call center rientrante nell’alveo della subordinazione sulla base degli elementi risultanti dall’istruttoria svolta.
La Suprema Corte, nel rigettare il gravame promosso dalla società, che lamentava la decisione della Corte di Appello di Roma sul presupposto che gli elementi dalla stessa valutati come idonei ex art. 2094 c.c. a far ritenere la prestazione di tipo subordinato in realtà sarebbero invece solo l’espressione della necessità della società di garantire determinati ed indispensabili standard di servizio, ha ribadito che “l'elemento indispensabile che connota il lavoro subordinato distinguendolo da quello autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore subordinato al potere direttivo , organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici e da un'attività di controllo e di vigilanza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, attività che va valutata con riguardo alla situazione concreta, quindi alla specificità dell'incarico affidato al lavoratore ed alla sua modalità di attuazione, fermo restando che ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto sia di natura subordinata che di natura autonoma. Conseguentemente elemento indefettibile della subordinazione è il vincolo di soggezione personale al potere direttivo e disciplinare, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario, l'assenza di rischio ( cfr per tutte Cass. n.4500/2007)”.
Nello specifico la Corte territoriale aveva evidenziato come il potere direttivo e di controllo, declinato con riferimento alla peculiarità della prestazione richiesta e del contesto aziendale dato, fosse ricavabile dai seguenti elementi:
- l'utilizzo di un sistema informatico che consentiva alla società di predeterminare, in ogni suo aspetto, il contenuto della prestazione e di accertare il rispetto delle puntuali direttive impartite;
- direttive cristallizzate anche nelle clausole contrattuali che determinavano con particolare precisione le modalità della prestazione, come ad esempio l'uso "di un linguaggio appropriato ai contenuti dell'attività professionale, la padronanza del dialogo, la capacità di persuadere, la massima cortesia nei confronti dell'utenza",
- il divieto di qualsiasi modifica delle impostazioni standard relativamente a tipo colori monitor, sfondi di persona! Computer;
- le modalità della prestazione che poi venivano controllate dagli assistenti di sala;
- il rispetto da parte degli operatori di frasi di apertura e chiusura delle telefonate inbound;
- l'impossibilità di gestire i contatti telefonici in modo autonomo.
Sulla base di tali premesse - precisa la Corte di Cassazione - deve rilevarsi che la sentenza della Corte d'Appello, che ha posto in luce le specifiche modalità con cui si svolgeva la prestazione degli attuali contro ricorrenti, assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, prorogati nel tempo, è esente da censure, perché l'accertamento di fatto è conforme ai principi di diritto prima richiamati e la motivazione immune da vizi logici.
Avv. Francesca Frezza