Gli effetti delle clausole statutarie di change of control sulle partecipazioni delle società socie (Massima n.185 Consiglio Notarile Milano)

Gli effetti delle clausole statutarie di change of control sulle partecipazioni delle società socie (Massima n.185 Consiglio Notarile Milano)

Avv. Andrea Bernasconi

Nelle società di capitali uno dei maggiori interessi dei soci è quello di preservare l’omogeneità della compagine sociale, evitando l’ingresso di terzi estranei che possano alterarne gli equilibri sociali e generare future situazioni di conflitto tra i soci restanti.

Normalmente, la salvaguardia di tali interessi è assicurata ponendo di fatto dei limiti al principio della libera trasferibilità delle azioni e delle quote (l’ammissibilità di simili limitazioni trova il suo ancoraggio normativo negli articoli 2355 e 2469 c.c.).

È il caso, per esempio, della previsione, in ambito statutario, di clausole di prelazione in favore dei soci esistenti nell’ipotesi di cessione delle partecipazioni o quote messe in vendita da altri soci, nonché delle c.d. clausole di «change of control». Queste ultime, disciplinano il regime di trasferibilità delle quote anche verso i trasferimenti “indiretti”, cioè inerenti il mutamento del controllo di una società socia.

Ciò premesso, la recente massima n.185 del Consiglio Notarile Milanese, si segnala per aver chiarito che le clausole statutarie di change of controlsono idonee a produrre effetti esclusivamente sulle partecipazioni della società nel cui statuto sono introdotte, mentre sono inefficaci nei confronti del trasferimento delle partecipazioni della società socia”.

Il Consiglio, ha razionalmente argomento tale principio negando che una clausola statutaria possa dispiegare i propri effetti su vicende traslative relative non alle azioni o quote della società stessa bensì alle azioni o quote di una società sua socia.

Discende da quanto appena evidenziato che devono ritenersi legittime ed efficaci le clausole che escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni della società socia, in caso di trasferimento delle quote a una società detenuta al cento per cento dalla stessa o da questa controllata nelle forme prescritte dalla legge (per controllo si intente la società in cui un’altra dispone i) della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o ii) voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), purché tale trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva del venir meno del possesso totalitario o di diritto, quale sia il caso, oppure in alternativa, sia previsto un obbligo di riscatto in caso di successivo cambio di controllo della società socia.

Tra le altre, devono ritenersi altresì legittime, le clausole statutarie che prevedono il necessario gradimento (nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia), in caso di cambio di controllo di una società socia, con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunicazioni all'organo amministrativo, e con diritto di riscatto (delle azioni o quote detenute dalla società socia) in caso di mancato rilascio del gradimento.

Appare evidente, nella sostanza, come da un lato l’inapplicabilità dei limiti posti al trasferimento delle partecipazioni sociali, trovi la propria giustificazione nel presupposto che i trasferimenti non configurino un’ipotesi di mutamento sostanziale della compagine sociale, e dall’altro come i limiti previsti nello statuto di una società possano operare solo con riferimento ai soggetti che aderiscono a tale negozio e non a soggetti che siano terzi rispetto a questo.

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