Gli archivi digitali delle testate giornalistiche ed il contrapposto diritto all’oblio: il bilanciamento della CEDU

Gli archivi digitali delle testate giornalistiche ed il contrapposto diritto all’oblio: il bilanciamento della CEDU
Avv. Flaviano Sanzari La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si pone come la carta fondamentale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in molti casi induce la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) a svolgere un bilanciamento tra i principi in essa contenuti, per rinvenire il giusto equilibrio tra i diversi diritti tutelati. Così è stato per una recente decisione presa dalla Corte EDU, che ha visto contrapporsi la tutela della vita privata e familiare, ex art. 8 Convenzione, e le libertà d’espressione e d’informazione, garantite dall’art. 10. Nel caso di specie i ricorrenti si rivolgevano alla Corte EDU per far valere la violazione del proprio diritto all’oblio, nei confronti di archivi digitali tenuti da mass-media, per la presenza di una serie di servizi giornalistici, relativi ad una notizia di cronaca nera avvenuta in Germania nel 1991. La Corte EDU sottolinea che i limiti imposti dalla privacy si intendono travalicati solo nel momento in cui i dati di una determinata persona vengano diffusi e resi pubblici in misura eccedente rispetto a quanto l’individuo in questione potrebbe aspettarsi. Nel caso di specie, la Corte, come criteri di valutazione dei fatti diffusi, ha utilizzato: il contributo della notizia a favorire un dibattito di interesse pubblico generale; l’oggetto della notizia; la rinomanza dell’interessato; il comportamento passato dell’individuo in questione; il contenuto, la forma e l’impatto della divulgazione, nonché la circostanze e le modalità con le quali sono state scattate le fotografie ritraenti l’interessato. Nello specifico, non è stata messa in discussione la liceità della notizia divulgata, ma la possibilità di accedervi liberamente dopo un lasso di tempo rilevante dalla prima pubblicazione. L’interesse del pubblico ad accedere alle notizie, attraverso archivi elettronici pubblici della stampa, rientra all’interno del principio delineato dall’art. 10 della Convenzione, il quale inquadra sia un diritto in capo agli organi di informazioni di diffondere le notizie, sia un diritto in capo al pubblico di essere informato dei fatti più rilevanti, sia che questi riguardino eventi di storia passata o di quella contemporanea. In particolare, ad avviso della Corte, gli archivi digitali sono una fonte preziosa per l’insegnamento e la ricerca storica, soprattutto perché immediatamente e facilmente accessibili al pubblico e, generalmente, gratuiti. Peraltro, nel caso di articoli di cronaca giudiziaria, occorre bilanciare l’interesse del condannato che ha scontato la sua pena ad essere dimenticato in vista della sua reintegrazione nella società, con l’interesse per la pubblica opinione a conoscere / ricordare la vicenda giudiziaria che lo riguarda. Tale ultimo interesse non è statico ma dinamico, variando a seconda delle diverse circostanze che possono verificarsi caso per caso. Sulla scorta di tali considerazioni, assegnando prevalenza al diritto di poter svolgere delle ricerche on-line su eventi passati, per poterli conoscere, approfondire o, comunque, ricordare, la Corte EDU ha respinto le richieste di cancellazione dagli archivi e la richiesta di rendere anonimi i dati presenti all’interno di essi, avanzate dall’interessato, ribadendo che la compromissione del diritto di informazione tramite archivi digitali a favore del contrapposto diritto all’oblio debba essere giustificata da motivi particolarmente forti e convincenti.
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