Avv. Flaviano Sanzari
Non sussiste l’obbligo di preventiva notifica al Garante per la privacy, in riferimento all’uso di un sistema di localizzazione gps apposto su veicoli, inidoneo, per caratteristiche tecniche, ad identificare con certezza e in modo automatico l’utilizzatore del mezzo.
Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 23 maggio 2016, pubblicata il 28 giugno 2016.
La fattispecie decisa riguarda l’opposizione, promossa da una ditta, avverso l’ordinanza con cui il Garante per la protezione dei dati personali le aveva ingiunto di pagare 8.000,00 euro, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell’articolo 163 del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), comminata per omessa notificazione di trattamento.
In particolare, a seguito di un accertamento da parte del nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, era emersa la mancata notifica al Garante del trattamento dei dati effettuato tramite sistemi di rilevazione di persone e cose (rilevatori gps).
La sanzione applicata doveva tuttavia ritenersi illegittima, secondo l’opponente, poiché l’apparecchiatura adoperata dalla ditta – autorizzata dalla Prefettura a svolgere indagini speciali con utilizzo di sistema gps satellitare – aveva connotati tali da potersi assimilare, anche per finalità, a un normale impianto di antifurto satellitare, trattandosi di un sistema di localizzazione «smartphone gps con caratteristiche non spionistiche». Sarebbero mancati, dunque, sia la «continuità della localizzazione», che l’idoneità della strumentazione ad identificare l’interessato (requisiti necessari per equiparare la localizzazione al trattamento di dati).
Il Tribunale ha accolto le ragioni dell’opponente e annullato l’ordinanza, chiarendo che la norma di riferimento è l’articolo 37 del codice privacy, il quale prevede che «il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere solo se il trattamento riguarda... dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica». Non rientrano, però, in tale obbligo (come precisato anche in un provvedimento del medesimo Garante) «i trattamenti effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto».
Nella fattispecie, inoltre, viste le caratteristiche del sistema, esso non poteva dirsi «idoneo a garantire sia la continuità della localizzazione, sia ad assicurare l’identificazione del soggetto localizzato». Elemento, questo, che lo distingueva nettamente da un trattamento dati soggetto ad obbligo di notifica, in presenza di un sistema inadatto a consentire l’identificazione di persone, permettendo solo di stabilire la posizione, ma non di identificare il soggetto ed escludendo in radice, pertanto, «l’esigenza di assicurare la tutela della privacy, che il meccanismo di preventiva notifica dei trattamenti obbligatori è finalizzato a realizzare».
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