Si possono pubblicare le fotografie del proprio figlio minorenne sui social network?

Si possono pubblicare le fotografie del proprio figlio minorenne sui social network?

Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 403, pubblicata lo scorso 21 luglio, ha stabilito che se i genitori litigano per le fotografie del figlio minorenne da pubblicare sui social network ad avere l'ultima parola dovrà essere proprio il minore.

 

I fatti

 

La questione nasce dalla causa di divorzio dei genitori nell'ambito del quale entrambi lamentavano la pubblicazione di fotografie “inopportune” del figlio sui rispettivi profili social . Le immagini postate sarebbero state infatti lesive per il figlio e per questo entrambi i genitori chiedevano al giudice l'ordine di rimozione.

 

Tra i due litiganti, il giudice per la prima volta ha dato risalto alla volontà del figlio, affidando proprio a quest'ultimo – seppur minorenne – la gestione della propria immagine social. Si legge infatti nella pronuncia che « va prescritto a entrambi i genitori di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell'interessato, ormai entrato nel diciassettesimo anno di età ».

 

Principio di autodeterminazione

 

La sentenza del Tribunale di Chieti affida al minore di 17 anni la possibilità di negare il consenso ai propri genitori per la pubblicazione delle proprie fotografie online. La decisione del giudice si pone in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 101/2018 che ha armonizzato in Italia la normativa sulla protezione dei dati personali, dopo l'entrata in vigore del GDPR, fissando a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori. La sentenza si basa infatti proprio sull'età del ragazzo che, avendo 17 anni, è entrato in quella fascia in cui è possibile – per molti aspetti – autodeterminarsi.

 

Già in precedenza la giurisprudenza aveva previsto che non si potesse pubblicare senza l'autorizzazione di entrambi i genitori le fotografie del figlio minorenne sui social network e che si dovessero rimuovere quelle esistenti; in questo caso, però, il potere di decidere non spetterà al giudice, bensì allo stesso minore.

 

Avv. Ginevra Proia
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