Si è recentemente conclusa una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il cantautore britannico Ed Sheeran in un contenzioso sul copyright avente ad oggetto l’asserito plagio da parte della pop star e la sua hit di maggiore successo “Shape of You”. Sono interessanti le conclusioni espresse dal giudice Zacaroli della High Court of Justice di Londra nella sentenza del 6 aprile 2022, ed invitano a riflettere sul concetto di originalità di un’opera musicale nell’ambito della musica leggera o popolare contemporanea che dir si voglia.
I fatti
Nel 2018, il cantautore inglese Sami Chokri, conosciuto con il norme d’arte Sami Switch, aveva affermato che una sezione di otto battute della canzone “Shape of You” pubblicata come singolo il 6 gennaio 2017 e caratterizzata dall’utilizzo del testo "Oh I" era sorprendentemente simile al ritornello - anch’esso di otto battute - della sua canzone “Oh why” pubblicata a metà marzo del 2015.
Ed Sheeran, gli altri co-autori del brano (Stephen McCutcheon e John McDaid) e i loro editori musicali di appartenenza avviavano pertanto un’azione legale nei confronti di Sami Chokri al fine di ottenere una dichiarazione di non violazione del diritto d’autore sulla canzone “Oh Why”.
Sami Chokri, dal canto suo, in corso di causa ha sostenuto che Ed Sheeran avesse avuto accesso alla canzone “Oh Why” e di conseguenza ne avesse riprodotto una parte sostanziale del ritornello caratterizzata dalla frase “Oh Why”, quale elemento centrale e distintivo della canzone.
Il giudice estensore, già nei primi paragrafi della sentenza, non ha tardato nel riconoscere al brano di Sami Chokri “Oh Why” la tutela accordata dalla legge britannica sul copyright, considerando il brano come opera musicale originale suscettibile di protezione.
Ferma restando quindi l’originalità della canzone “Oh Why”, l’oggetto della causa si è pertanto incentrato sulla natura dell’asserito plagio: se deliberato ovvero inconsapevole.
Da quanto si evince dal testo della sentenza, detta distinzione assume rilevanza in tema di onere probatorio, dal momento che mentre l’onere della prova spetta ex lege al soggetto che sostiene la violazione, nel caso di plagio consapevole l'onere probatorio si trasferirebbe sul presunto autore della violazione.
Le conclusioni della High Court fo Justice
Il giudice Zacaroli della High Court of Justice di Londra ha definito la vicenda giudiziaria con una sentenza che ha ritenuto sussistenti delle somiglianze tra le canzoni “Oh Why” e “Shape of You”, ma circoscritte ad una battuta dell’intera composizione. Il giudice ha al contempo riconosciuto differenze significative nei segmenti delle opere oggetto del contenzioso, tali da far concludere che la frase “Oh I'" nella canzone di Ed Sheeran ha avuto origine da fonti diverse dalla canzone di Sami Chokri.
In particolare, secondo il giudice Zacaroli dall’analisi 1) degli elementi musicali, 2) del processo di scrittura e 3) dell’evoluzione della frase contenuta nel ritornello si evincevano considerazioni persuasive sulla diversa origine della frase “Oh I” di cui al ritornello del brano “Shape of You” rispetto alla canzone “Oh Why” di Sami Chokri.
Il giudice londinese, in conformità alle regole di natura processuale in tema di onere della prova non ha inoltre ritenuto documentato e provato l’accesso della pop-star al brano “Oh Why”, così attribuendo l’eventuale esistenza di somiglianze tra le canzoni alla così detta “coincidenza creativa”, ed escludendo qualsivoglia violazione del diritto d’autore da parte di Ed Sheeran.
A nulla è rilevata la circostanza tale per cui si trattava di brano musicale disponibile su Internet, e quindi potenzialmente conoscibile, considerato che secondo il giudice migliaia di canzoni vengono immesse ogni giorno on line e che pertanto è necessario provare ulteriori elementi fattuali, quali la palese notorietà della canzone o del suo autore.
A tali circostanze, si aggiungono le persuasive argomentazioni addotte dalla difesa di Ed Sheeran, che ha valorizzato la convenzionalità della melodia oggetto di contestazione, costruita sulla scala pentatonica minore, quale paradigma su cui si fonda l’architettura musicale del songwriting mondiale di natura pop.
Alcune considerazioni
La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Ed Sheeran, sebbene svoltasi nel Regno Unito, e quindi in un contesto giuridico diverso rispetto a quello europeo, ove la materia del copyright, poggia su fondamenta concettualmente diverse rispetto a quelle del diritto d’autore tipico dei sistemi ordinamentali di civil law , induce a riflessioni suscettibili di valorizzazione anche di fronte ai giudici italiani, i quali valorizzano piuttosto un approccio oggettivo finalizzato a verificare la sussistenza dell’elemento originale e creativo dell’opera plagiata, sulla scorta di un criterio di novità oggettiva, accertato per il tramite di relazioni tecniche di esperti musicologi che hanno finora assunto un ruolo determinante nei giudizi.
Dal caso in commento emerge infatti un rapporto direttamente proporzionale tra l’originalità di un’opera e accertamento della sua contraffazione; vale a dire che tanto più un’opera è originale, quanto più è semplice dimostrare la violazione del diritto d’autore del suo compositore.
Al contrario, in presenza di un’opera caratterizzata da architetture musicali, schemi e paradigmi musicali comuni, frutto della mentalità musicale di un’epoca, è richiesto di provare come l’autore dell’opera asseritamente plagiaria abbia avuto accesso all’opera altrui in relazione alla quale si rivendica la riproduzione sostanziale dei suoi elementi originali.
Avv. Martina Petrucci