FAQ Coronavirus – Proprietà Intellettuale

FAQ Coronavirus – Proprietà Intellettuale

Il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione delle previsioni volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito con decreto, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna istanza, la sospensione di tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020, ad eccezione dei termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi e dei ricorsi. Il decreto prevede che, decorso il periodo di sospensione, i termini ricominceranno a decorrere per la parte residua.

Ultimo aggiornamento il 14 marzo 2020

FAQ

1. Quali sono i termini non soggetti alla sospensione?

I termini non soggetti alla sospensione sono:

  • il termine per radicare un’opposizione alla registrazione di un marchio (da esercitare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di marchio nel Bollettino Ufficiale);
  • i termini di notifica dei ricorsi contro i provvedimenti emessi dall’UIBM (termine perentorio di 60 giorni decorrente dal momento in cui si sia venuti a conoscenza del provvedimento da impugnare).

2. È necessario chiedere formalmente la sospensione dei termini riguardanti i procedimenti di opposizione o la notifica dei ricorsi?

Non è necessario chiedere formalmente la sospensione dei termini riguardanti i procedimenti di opposizione o la notifica dei ricorsi.

Il Decreto Direttoriale ha espressamente previsto che i predetti termini sono sospesi senza necessità della presentazione di specifica istanza da parte degli interessati.

Al momento del deposito, successivamente al 3 aprile, il depositante sarà tenuto a precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del presente decreto.

3. Quali adempimenti devono essere rispettati nel momento del primo deposito successivo alla sospensione dei termini?

I depositi degli atti soggetti a sospensione e che saranno effettuati a decorrere dal 3 aprile dovranno precisare nel campo “nota depositante” sia nel modulo cartaceo che in quello telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del presente decreto.

4. La sospensione dei termini vale anche per gli atti di opposizione e di notifica dei ricorsi da radicare davanti all’EUIPO?

No. La sospensione ha efficacia solo in relazione ai procedimenti di opposizione e alla notifica dei ricorsi davanti all’UIBM.

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori