Quando una società di capitali si estingue “muore”, ma i debiti (ed i crediti) vengono ereditati dagli ex soci nei limiti di quanto incassato in conseguenza della liquidazione.
Nel suo ultimo intervento in ordine cronologico, la Suprema Corte con la sentenza n. 10391 del 24.4.2017, ha ribadito come l’estinzione della società, non determini automaticamente il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa riferibile.
Nel caso di specie la Corte ha confermato come, anche in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, il creditore di una società di capitali mantenga interesse ad ottenere un titolo esecutivo, per un credito sorto durante la vita della società. Alla luce delle previsioni di cui all’art. 2495 c.c., l’azione di rivalsa da parte dei creditori insoddisfatti è legittima unicamente nei confronti dei soci o liquidatori ovviamente nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Detta conseguenza della liquidazione accende i riflettori sul bilancio finale di liquidazione, in cui possono persistere posizioni debitorie non estinte ovvero non iscritte in bilancio di cui potrebbero rispondere gli ex soci.
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