In caso di incapienza del patrimonio del debitore l’atto di pignoramento determina un effetto interruttivo della prescrizione avente carattere permanente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3741 del 13 febbraio 2017.
I Giudici di legittimità hanno in primis ribadito che l’atto di precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest’ultimo), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma terzo e 2945, comma primo, cod. civ.).
Quanto all’atto di pignoramento i Giudici di legittimità hanno precisato che detto atto determina un doppio effetto, ovvero un effetto interruttivo della prescrizione e, allo stesso tempo, sospensivo della prescrizione stessa, in virtù del disposto dell’art. 2943, comma primo, cod. civ., poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore. In particolare, secondo i Supremi Giudici, l’effetto interruttivo della prescrizione ha carattere permanente tutte le volte in cui l’impossibilità di soddisfarsi per il creditore non sia dipesa da sua inerzia, bensì da motivi diversi, quali l’insufficienza della retribuzione già colpita da altri pignoramenti.
Related Posts