ESG e Direttiva “CSRD”: quali sono gli obblighi informativi oggetto di comunicazione?

ESG e Direttiva “CSRD”: quali sono gli obblighi informativi oggetto di comunicazione?
La Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464), (“CSRD” o “Direttiva”), introduce importanti doveri di trasparenza e rendicontazione dettagliata sull'impatto delle imprese sull'ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali, sulla base di criteri comuni in linea con gli obiettivi climatici già stabiliti dall’Unione europea. Quali informazioni devono essere oggetto di pubblicazione e con quali modalità?

Introduzione

La Direttiva, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2022, è entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023 e sostituisce la precedente “Non Financial Reporting Directive (Direttiva 2014/95/UE) (“NFRS”), attuata in Italia dal Decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016.

Le novità introdotte dalla CSRD in tema di obblighi informativi si inseriscono all’interno del quadro normativo del cd. “Green Deal europeo” un pacchetto di iniziative strategiche tramite il quale l’Unione europea ha introdotto dei doveri di comunicazione di carattere non finanziario.

In particolare, la Direttiva contiene disposizioni connesse alla dimensione dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale e prevede obblighi di informativa a carico delle imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese destinatarie della normativa, come già precisato in un precedente articolo (le “Imprese Destinatarie”), per la segnalazione dei rischi ESG.

Quali informazioni devono essere comunicate

La Direttiva in esame, novellando l’art. 19-bis della Direttiva 2013/34 (c.d. Direttiva accounting), prevede che le "Imprese Destinatarie", siano obbligate a rendicontare in merito all'impatto sulle questioni di sostenibilità, in relazione alle informazioni inerenti alle modalità con le quali le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui risultati e sua situazione economico-finanziaria. Nel dettaglio, sintetizziamo di seguito le principali informazioni oggetto di comunicazione:

  • Una breve descrizione del modello e della strategia dell’impresa, che indichi:
  1. il modo in cui il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
  2. le opportunità per l’impresa connesse al tema della sostenibilità;
  3. la resilienza della strategia aziendale dell’impresa in relazione ai rischi connessi alla sostenibilità;
  4. le politiche ed i piani dell’impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari di investimento, atti a garantire che il modello aziendale sia compatibile con la transizione verso un’economia sostenibile;
  5. le modalità di attuazione della strategia dell’impresa;
  • Una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità dall’impresa;
  • Una descrizione del ruolo degli organi amministrativi, di gestione e di controllo e delle loro competenze in relazione alle tematiche oggetto della Direttiva;
  • Informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
  • Una descrizione:
  1. delle procedure di due diligence diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
  2. dei principali impatti negativi, anche potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore.
  3. di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi o per porvi rimedio;
  4. dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, e le relative modalità di gestione.

Compito delle "Imprese Destinatarie" è quello di indicare le procedure attuate per reperire e individuare le informazioni incluse nella relazione sulla gestione.

Durante i primi 3 anni di applicazione delle misure, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore, l’impresa dovrà spiegare gli sforzi compiuti e i motivi per i quali non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie.

Per quanto concerne, invece, le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, queste ultime dovranno redigere la c.d. relazione sulla gestione consolidata, contente, in aggiunta, le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità.

In relazione ai c.d. principi di rendicontazione di sostenibilità, la Commissione UE, tramite l’adozione di atti delegati integrativi della Direttiva, prevede quali ulteriori informazioni dovranno essere oggetto di comunicazione (in relazione principalmente ad informazioni inerenti fattori ambientali, fattori sociali e fattori di governance, come specificato dall’art. 29 ter della Direttiva). Difatti, entro il 30 giugno 2024, la Commissione UE specificherà le informazioni complementari che le Imprese dovranno comunicare in relazione alle questioni e agli ambiti di rendicontazione di cui al presente paragrafo, i quali dovranno comunque essere proporzionati alle capacità e alla portata delle dimensioni delle Imprese Destinatarie

Modalità di comunicazione                                        

Le "Imprese Destinatarie" e soggette agli obblighi di cui all’art. 19 bis e 29 bis della Direttiva, hanno l’obbligo di redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico unico di comunicazione (specificato dal regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione) e di marcare la loro rendicontazione conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel suddetto regolamento delegato.

Gli stati membri, inoltre, potranno imporre alle imprese destinatarie di mettere gratuitamente a disposizione del pubblico la relazione sulla gestione sul loro sito web.

Prossime tappe

Ricordiamo che gli obblighi informativi brevemente esaminati nel presente articolo, sono pienamente efficaci ed applicabili dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria, con scadenza della pubblicazione dei dati nel 2025, e dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali), con scadenza nel 2026;

Avv. Gianmarco Rizzo

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