Esclusione del socio di una s.r.l.

Esclusione del socio di una s.r.l.
Con sentenza del 23 marzo scorso il Tribunale di Napoli, Sez. spec. in materia di imprese ha statuito che la clausola statutaria che prevede una o più cause di esclusione del socio di una s.r.l., deve essere caratterizzata da specificità oltre che sorretta da una giusta causa ai sensi dell’art. 2473-bis del codice civile.
Il caso in esame

Tenendo a mente quanto sopra e prima di approfondire la disciplina e la ratio dell’art. 2473-bis c.c., riportiamo di seguito alcune delle ragioni avanzate in giudizio dall’attore-socio escluso dalla s.r.l., ritenendole essenziali per l’analisi che seguirà.

L’attore conveniva in giudizio la società, chiedendo che fosse dichiarata la nullità sia della delibera assembleare che ne aveva deciso l’esclusione - essendo stata questa assunta in difetto di una giusta causa - sia della clausola statuaria in forza della quale era stata pronunciata l’esclusione stessa, ritenendola indeterminata nella parte in cui si “prevedeva che costituiscono giusta causa di esclusione del socio le “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano da contratto sociale”.

I Giudici di merito, come si vedrà in seguito, valutavano fondate le pretese attoree, accogliendo le domande del socio escluso.

La disciplina: art 2473-bis c.c.

Come anticipato, veniamo dunque al nodo centrale della questione: l’“Esclusione del socio” ai sensi dell’art. 2473-bis del codice civile.

Il primo capoverso dell’art. 2473-bis c.c. dispone che “l’atto costitutivo (di una s.r.l.) può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”. Con tale previsione il Legislatore ha voluto concedere un ampio spazio di intervento all’autonomia statuaria, ponendo tuttavia dei limiti all’incidenza dell’autonomia stessa. In tal senso, infatti,  le cause di esclusione convenzionali del socio devono essere sia “specifiche”, ossia proceduralmente ben delineate, sia sorrette da una “giusta causa”, ossia fondate su ragioni oggettive - il grave inadempimento degli obblighi sociali - o soggettive imputabili al socio e tali da impedire in concreto il raggiungimento dello scopo sociale. È evidente, dunque, che il Legislatore non disciplini i motivi di esclusione del socio in concreto bensì rimetta il compito di delineare l’ambito applicativo della norma all’operatore del diritto seppur entro i confini dallo stesso indicati; il tutto con il fine di evitare che la decisione di esclusione possa essere il risultato di una “valutazione (eccessivamente) discrezionale da parte della maggioranza” dei soci.

La conclusione del Tribunale

Applicando i principi sovraesposti, come anticipato, il Tribunale non ha ravvisato gli estremi della giusta causa nel caso in esame, constatando la mancanza di una ipotesi ben precisa e delineata che giustificasse la validità della delibera di esclusione. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, i Giudici hanno disposto la nullità della delibera con la quale è stata illegittimamente decisa l’esclusione del socio ed hanno altresì pronunciato la nullità della clausola statutaria stessa, nella parte in cui prevedeva che “costituiscono giusta causa di esclusione le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano da contratto sociale” in quanto, appunto, non aderente agli ormai ben noti requisiti di forma e di sostanza.

Avv. Francesca Folla e Dott.ssa Evita Zaccaria

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