Errore incolpevole nella dichiarazione del terzo

Errore incolpevole nella dichiarazione del terzo
Avv. Daniele Franzini In tema di espropriazione presso terzi, nell’ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., resa per errore incolpevole, il terzo pignorato può revocare la dichiarazione medesima sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, mentre, se l’errore emerge successivamente, ha l’onere di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale provvedimento. In mancanza di opposizione, l’ordinanza di assegnazione è irretrattabile e, nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti. Come è noto, nell’espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale che, pur non passando in giudicato, ha la forza e l’efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi. Pertanto, per poter rimuovere la stessa dal mondo giuridico, è necessario impugnarla mediante un’opposizione all’esecuzione la cui disciplina è regolata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. oppure attraverso un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. In applicazione di questo principio, si è ammesso che il terzo possa impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nell’ipotesi in cui, a titolo esemplificativo, lo stesso abbia per mero errore reso dichiarazione positiva oppure omesso di riferire dell’esistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito. Nella controversia oggetto di esame, dapprima del Tribunale di Venezia, poi della Corte d’Appello di Venezia e infine della Corte di Cassazione, si sono intrecciate due procedure esecutive: la prima è quella promossa dal creditore nei confronti dei debitori con le forme dell’espropriazione presso terzi, nella quale la società Alfa ha assunto la veste di terzo pignorato; la seconda è quella promossa dal creditore direttamente nei confronti della società Alfa, nella quale quest’ultima ha assunto le vesti di debitore esecutato. Il terzo pignorato, erroneamente però, ha proposto opposizione alla seconda procedura e non alla prima, invocando l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., pronunciata in esito della prima procedura e posta a fondamento della seconda. Sul punto, da ultimo, la Cassazione con sentenza n. 20912 del 5 maggio 2017, ha dunque statuito che il terzo pignorato, “se avesse voluto impugnare l'ordinanza di assegnazione nella veste di terzo pignorato, avrebbe dovuto farlo nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.; se avesse voluto impugnare l'ordinanza di assegnazione nella veste di debitore esecutato, avrebbe potuto farlo solo invocando fatti sopravvenuti alla formazione del titolo. Secondo la S.C., la Corte territoriale ha omesso di considerare che il terzo pignorato “quando ha reso la dichiarazione positiva sul quale si è poi fondata la pronuncia di dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., è diventato ipso iure debitore del creditore procedente. Pertanto non avrebbe potuto adempiere nelle mani di un soggetto diverso dal creditore assegnatario. La Corte di Cassazione ha concluso evidenziando che il terzo pignorato, il quale renda una dichiarazione positiva, può teoricamente revocare la propria dichiarazione, quando sia frutto di errore incolpevole e che la revoca avvenga non oltre la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.
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