Erogazioni finanziarie dei soci in favore delle società

Erogazioni finanziarie dei soci in favore delle società
La Corte di Cassazione ritorna ad affrontare un tema ben noto e di estrema rilevanza nelle società di capitali: la qualificazione, e la relativa disciplina, degli apporti finanziari dei soci verso la società. La Suprema Corte si è trovata ad esaminare, in tema di società in accomandita semplice, una contestazione avanzata da un socio che si era visto negare dalla società la restituzione della somma di denaro versata, formalmente, a titolo di “versamento in conto capitale” ma, di fatto, utilizzata dal socio a “titolo di mutuo”.
 
La decisione della Cassazione

Con sentenza n. 7919 del 20 aprile 2020, in materia societaria, gli ermellini hanno affermato che le erogazioni finanziarie dei soci a favore delle società da loro partecipate "può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva "in conto capitale"; in quest'ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residual claimant".

La sostanza prevale sulla forma?

Tenuto conto che i termini di restituzione del credito cambiano in base allo schema negoziale in forza del quale la somma viene erogata, la Corte di Cassazione si è interrogata nuovamente sulla questione relativa alla prevalenza della “sostanza” sulla “forma” al fine di individuare la natura, esigibile o soggetta a postergazione, del credito.

Un principio ormai noto è quello per cui la qualificazione e, pertanto, la disciplina applicabile alle erogazioni finanziarie dei soci, dipende dalla volontà negoziale delle parti, dalla finalità pratica a cui il finanziamento è diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

In conclusione, i giudici della Cassazione ribadiscono il principio per il quale la denominazione dell’apporto di capitale è irrilevante a fronte delle finalità pratiche cui il finanziamento risulta essere diretto e andrà esaminata la reale volontà delle parti, anziché la forma, con cui viene concesso.

Avv. Andrea Bernasconi

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