Avv. Francesca Frezza
Con due provvedimenti intervenuti a poco più di un mese l’uno dall’altro il Tribunale italiano ha dichiarato illegittima la condotta attuata dalla maggiore compagnia europea low cost ai danni dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.
Il primo provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Busto Arsizio che con decreto del 5 febbraio 2018 ha accolto il ricorso ex art. 28 l 300/70 promosso dalla Filt Cgil dichiarando l’antisindacalità del comportamento di Ryanair consistente nel rifiuto di porre in essere qualsiasi forma di incontro con i sindacati e nel rifiuto di fornire agli stessi informazioni relative alle procedure previste dalla normativa nazionale in materia di vigilanza, controllo e sicurezza dei posti di lavoro.
Il secondo provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bergamo che con ordinanza del 30 marzo 2018 ha accolto il ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/11 e ex art. 5, co.2, d.lgs. 216/03 promosso sempre dalla Filt Cgil dichiarando il carattere discriminatorio della “clausola di estinzione” inserita nel contratto individuale dei dipendenti e condannando Ryanair a titolo risarcitorio al pagamento in favore del sindacato ricorrente della somma di € 50.000,00.
La cd “clausola di estinzione”, secondo il Giudicante, comporta una discriminazione diretta nei confronti dei lavoratori e indiretta nei confronti delle organizzazioni sindacali.
Si legge nella predetta clausola: “questo accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che il personale di cabina di Ryanair contatti direttamente il datore di lavoro e non effettui interruzioni di lavoro (work stoppages) o qualunque altra azione di natura sindacale che Ryanair o le società di mediazione di lavoro saranno obbligate a riconoscere qualunque sindacato del personale di cabina o se vi sarà qualunque azione collettiva di qualsiasi tipo, in questo caso il contratto dovrà intendersi annullato e inefficace e qualunque incremento retributivo o indennitario (allowance) o cambio di turno concessi sotto la vigenza del presente contratto sarà annullato”
L’associazione sindacale ricorrente eccepiva il carattere discriminatorio di tale clausola, condiviso dal giudicante, in quanto idonea ad incidere sulle condizioni di accesso al lavoro, disincentivando i lavoratori sindacalizzati dall’instaurare rapporti di lavoro con la compagnia aerea, in quanto le “convinzioni personali” rientravano nei fattori di rischio della discriminazione.
Il giudicante, superando le eccezioni sollevate dalla compagnia aerea di giurisdizione e diritto applicabile, dichiarando la natura extracontrattuale dell’azione proposta e, conseguentemente, l’applicabilità del diritto nel luogo ove è stato posto in essere il danno lamentato, ha altresì accolto la domanda della organizzazione sindacale ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno cd. “punitivo”, la cui funzione, recentemente, peraltro, espressa dalle Sezioni Unite (v. sentenza 16601/2017), è quella appunto di “punire” l’autore dell’illecito condannandolo ad un importo superiore all’effettivo pregiudizio patito dal danneggiato.
Related Posts